Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7057 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7057 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RESTA SALVATORE N. IL 03/07/1986
avverso l’ordinanza n. 365/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
11.
sentite le conclusioni del PG Dott. e. flt\I E Lt_o
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-&„ ru p.l e/P-3

Uditoi difensor Avv.s.

riAacc t o;

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del Riesame di Lecce con ordinanza in data 27-4-2012, confermava quella del
Gip della stessa sede (7-4-2012) applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti,
tra gli altri, di Salvatore RESTA, con la contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 73 e
74 dPR 309/1990 (capo A e capo Z).
2.La gravità del quadro indiziario era ritenuta, per quanto attiene all’esistenza dell’associazione

dichiarazioni di numerosi tossicodipendenti (dalle quali risultava che si rifornivano di eroina presso le abitazioni in uso a Maria Scialpi, Cosimo Scialpi e Michele Caforio, tutte site in via
Machiavelli, in edifici contigui-, da vari soggetti tra i quali l’indagato soprannominato
Sailormoon), delle intercettazioni sia telefoniche che tra presenti, dei servizi di osservazione
della PG, dell’esito di perquisizioni e sequestri, degli arresti eseguiti, tra i quali quello del Resta
in data 21-12-2011, nella detenzione di 105 grammi di eroina, mentre si trovava in compagnia
di Cosimo Basile.
3.Con specifico riguardo alla posizione del Resta, erano citate le dichiarazioni dei
tossicodipendenti D’Amuri, Florio, Aloisio, Benedetto, Agnini, Sorato, D’Onofrio, Ventrella e
Maggi, attestanti l’attività di spaccio dell’indagato presso le c.d. case parcheggio, e in
particolare in casa di Maria Scialpi e di Cosimo Scialpi
4.L’indagato ha proposto ricorso tramite il difensore con due motivi.
4.1Con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi in punto di appartenenza all’associazione del Resta, risultato operare in modo
autonomo rispetto agli altri indagati, e in particolare in ordine al ruolo assunto nell’associazione
e alla consapevolezza di partecipare ad essa. Richiamando la giurisprudenza di questa corte
secondo cui la commissione dei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 non può automaticamente
costituire prova di partecipazione al reato associativo, si sosteneva che i riconoscimenti
fotografici da parte dei tossicodipendenti potevano essere utili al solo fine della configurabilità
del reato di cui all’art. 73 citato, ma non anche dell’appartenenza all’associazione.
4.211 secondo motivo investe, con le censure di violazione di legge e vizio di motivazione, la
ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonché l’adeguatezza della misura prescelta sulla
base della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenuta dalla corte
costituzionale inapplicabile al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 (sentenza n. 231/2011) e
comunque non operante in caso di associazione costituita al fine di commettere fatti di lieve
entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va disatteso.

2

organizzata e diretta in Taranto da Maria Scialpi, Cosimo Scalpi e Sonia Dema, sulla base delle

1.Quanto al primo motivo si osserva che, mentre è meramente assertivo l’assunto che
l’indagato operasse in modo autonomo, tra l’altro smentito dalla circostanza, evidenziata nel
provvedimento gravato, che egli, secondo le dichiarazioni di numerosi tossicodipendenti
specificamente indicati, era solito spacciare eroina nelle c.d. case parcheggio di cui avevano la
disponibilità i capi del sodalizio, e fu arrestato in possesso di un etto di eroina mentre si
trovava in compagnia di uno dei sodali, il consapevole ruolo di associato del Resta è stato
puntualmente desunto dal tribunale dal contributo fornito al sodalizio nelle forme di cui sopra.
stupefacenti, onde il principio giurisprudenziale secondo cui la commissione dei reati ex art. 73
d.P.R. 309/1990 non può automaticamente costituire prova di partecipazione al reato
associativo, per quanto indubbiamente esatto, non si attaglia al caso di specie, in cui tali reati
risultano, quanto meno a livello di gravità indiziaria, i reati fine dell’associazione, organizzata
mediante la messa a disposizione degli spacciatori, tra i quali il Resta, di immobili deputati allo
svolgimento a tempo indeterminato di tale attività.
2.Del pari infondato il secondo motivo. In punto sussistenza di esigenze cautelari, poiché il
ricorrente non ha indicato gli elementi che dovrebbero indurre ad escluderle, conserva efficacia
la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Quanto all’adeguatezza della misura custodiale, il provvedimento ha fornito ragionata
contezza, in linea con la giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 275, comma 3, secondo
periodo, cod. proc. pen. (Corte Cost. 231/2011), dell’assenza di positivi elementi specifici, in
relazione al caso concreto, idonei al superamento della presunzione relativa di adeguatezza
della sola più grave misura cautelare in relazione al reato associativo contestato. Invero, nulla
autorizzando, allo stato, l’ipotesi, adombrata dal ricorrente, che il sodalizio fosse finalizzato al
compimento di fatti di lieve entità, il tribunale ha correttamente richiamato, da un lato, la
circostanza che l’illecita attività era esercitata all’interno di abitazioni, onde il pericolo di
reiterazione non sarebbe fronteggiabile con una misura cautelare minore, dall’altro il
precedente per evasione e l’arresto dell’indagato nel possesso di un etto di eroina in
compagnia di un sodale.
3.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 29-11-2012

Contributo sintomatico di adesione ad un indeterminato programma di attività di commercio di

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