Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7055 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7055 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMICI DANIELE N. IL 13/08/1981
avverso la sentenza n. 533/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
à
,
26159-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Amici Daniele personalmente avverso la sentenza
sopra indicata che lo condannava per violazione legge sugli stupefacenti
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
tutti i motivi proposti sono inammissibili in quanto non deducono vizi della
motivazione rilevanti in questa sede, ovvero carenze gravi della motivazione o
suoi rilevanti vizi logici, ma di fatto chiedeno una nuova valutazione del medesimo
materiale probatorio per giungere a diverse conclusioni
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiafa- inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese/processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rom I 26 novembre 2015
L’ esehsore
DEl;OSITATA
IN CANCELLERIA
Fr 2016
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE