Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7054 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7054 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC STEFANO N. IL 05/10/1986
avverso la sentenza n. 8126/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFAN•;
Data Udienza: 26/11/2015
26155-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Ahmetovic Stefano con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
il ricorso è inammissibile perché sviluppa generici motivi riferiti a valutazioni di
fatto di competenza del giudice di merito senza individuare errori logici o gravi
carenze della motivazione
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese • rocessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro il 26 novembre 2015
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