Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7051 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7051 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTAGLIOLA EMANUELE N. IL 28/09/1983
COSTAGLIOLA LUIGI N. IL 28/09/1983
avverso la sentenza n. 2100/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/11/2015

26132-2015

RG

Il Collegio,
Letti i ricorsi propostida
Costagliola Emanuele e Costagliola Luigi
personalmente avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per
resistenza a pubblico ufficiale
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
entrambi i ricorsi si limitano a genericissime contestazioni della sentenza
risultando inammissibili per sostanziale carenza di motivi
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil0 ilì ricorscé e condannaCUPO
i1ricorrent al pagamento delle
spes processuali e della somma di € 100 in
e della Cassa delle Ammende.
Ro il 6 novembre 2015
L’
sore

rATA

ANC’ LUNA

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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