Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7050 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7050 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL GIUDICE ASSUNTA N. IL 04/04/1977
avverso la sentenza n. 3236/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
26131-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Del Giudice Assunta personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
il ricorso è inammissibile perché deduce questioni in merito in ordine alla
determinazione della pena ed alla applicazione delle attenuanti generiche non
rispettando i limiti del giudizio di legittimità che consente di dedurre carenza è
rilevante si logici della motivazione
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
DOiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spse processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE