Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 705 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 705 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTE ROSARIO nato il 29/07/1977 a CATANIA

avverso la sentenza del 18/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 18/06/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in
data 09/01/2012, nei confronti di PIACENTE ROSARIO confermava la condanna
in relazione al reato di cui all art. 648 CP rideterminando la pena e sostituendo
le sanzioni accessorie originariamente applicate con l’interdizione dai pubblici
uffici per anni cinque.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:

responsabilità dell’imputato.
Il motivo così articolato è inammissibile in quanto interamente svolto in
fatto.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti dal ricorso nel presente giudizio tendono, appunto, ad
ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione
diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Va al proposito ricordato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile ‘ictu oculi’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Nel caso di specie si oppone a una motivazione logica, lineare e corente con
il contenuto del fascicolo processuale una serie di illazioni derivanti dalla parziale
e isolata considerazione di elementi di fatto che peraltro nemmeno sono inseriti
una effettiva valutazione della globalità degli elementi in relazione a specifici
punti o snodi della motivazione del provvedimento impugnato.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta

Con motivi aggiunti depositati con memoria 8 settembre 2016, il ricorrente
ha inoltre articolato i seguenti motivi:
– Violazione di legge penale e insufficiente motivazione in relazione alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della
recidiva alla eccessività della pena.
I motivi così articolati sono inammissibili.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione incentrata su precedenti penali, entità del danno arrecato alla

pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), dovendosi anche considerare il principio costantemente affermato
da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Quanto alla contestazione afferente alla applicazione della recidiva, deve
rilevarsi la presenza di una motivazione specifica, logica, congrua ed esplicita e
quindi scevra da vizi sindacabili in questa sede in ordine al fatto che l’episodio
criminoso contestato sia espressione di una maggiore pericolosità del reo.
Quanto alla determinazione della pena, deve ribadirsi come tale giudizio,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142),
ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle
diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che nel
caso di specie non ricorre, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena
congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)

persona offesa, condotta processuale, esente da manifesta illogicità, che,

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA