Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7044 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7044 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA
nei confronti di:
1) CANNIZZARO GIUSEPPE N. IL 06/04/1984 * C/
2) CASTRICIANO GIOVANNA N. IL 24/06/1979* C/
3) FILLORAMO FRANCESCO N. IL 03/10/1976 * C/
4) CAMPO CARMELO N. IL 20/09/1943 * C/
avverso l’ordinanza n. 450/2012 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
01/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di
archiviazione presentata dal P.M. nell’ambito del procedimento a carico
di CANNIZZARO GIUSEPPE ed altri, indagati per il reato di cui all’art.
640 c.p., assegnando, all’esito dell’udienza camerale ritualmente fissata,
il termine di mesi tre per compiere le indagini suppletive ritenute

necessarie.

2. Avverso tale provvedimento il P.M. ha proposto ricorso per
cassazione deducendo l’abnormità della predetta ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il P.M. aveva posto, a fondamento della richiesta di archiviazione, il
difetto di una rituale querela, ma il G.I.P., ritenuto che la denuncia
datata 10/3/2011 avesse i requisiti della querela, e ritenuta, pertanto,
sussistente la necessaria condizione di procedibilità, ha deciso come
innanzi riepilogato; a fondamento dell’odierno ricorso, il P.M. ricorrente
pone la presunta non qualificabilità della denunzia in questione come
querela, in difetto della manifestazione della volontà punitiva.
Il provvedimento non risulta, peraltro, abnorme, avendo il G.I.P.
esercitato un potere del quale è senz’altro attributario

ex art. 409,

commi 2 e 4, c.p.p.; come osservato dal P.G., «indipendentemente

dalla correttezza del contenuto della decisione assunta, il G.i.p. ha agito
esercitando i poteri che l’art. 409, comma 4, c.p.p. gli conferisce e
l’eventuale erroneità nella qualificazione come querela della denuncia
presentata dal sig. MARIO VENZA il 10 marzo 2011 deve essere ascritta
all’interno di quell’area di opinabilità la cui risoluzione è attribuita al
giudice nel momento conclusivo dell’iter processuale».
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, infatti, ben ferma nel
ritenere che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero
ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto 4
(

manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi

consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite,
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo
strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale,
quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. un., n. 26 del 24

Nella specie, nulla di tutto ciò si è verificato, essendosi il G.I.P.
limitato ad emettere un provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal
sistema, costituisce espressione dei poteri ad esso riconosciuti
dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 9 novembre 2012
Il Componente estensore

Il Presidente

novembre 1999, dep. 26 gennaio 2000, Magnani, rv. 215094).

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