Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7043 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7043 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Casertano Giuseppe, nato il 30/11/1952 a Nocera Inferiore,
■••

avverso il provvedimento di archiviazione reso in data 27/12/2011
dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di:
De Vivo Mattia, nato il 6/4/1966 a Sarno
indagato

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc.
gen. dott. Fodaroni, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
rilevata la ritualità degli avvisi per l’odierna udienza camerate;

Data Udienza: 09/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1.

Il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto

l’archiviazione del procedimento a carico di DE VIVO MATTIA, indagato
(a seguito di denuncia di CASERTANO GIUSEPPE) per il reato di
estorsione, dichiarando

de plano

l’inammissibilità dell’opposizione

presentata dal CASERTANO per difetto di legittimazione dell’opponente,
ed osservando nel merito che dalla svolte indagini preliminari risultava

2. Avverso tale provvedimento il Casertano ha proposto ricorso per
cassazione personalmente deducendo il motivo di seguito enunciato nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
I – violazione dell’art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. in relazione al
combinato disposto degli artt. 409-410 c.p.p. per avere il decreto contro
cui si ricorre solo apparentemente argomentato – attraverso
argomentazioni manifestamente illogiche e spesso apodittiche in ordine
alla carenza di legittimazione da parte del ricorrente e sulla mancanza
della sussistenza di un delitto determinandosi – in una erronea
Interpretazione della relativa disciplina processualpenalistica e
penalistica;
ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato,
con rinvio alla A.G. competente per il prosieguo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da persona non
legittimata.
La carenza di legittimazione del CASERTANO emerge pacificamente
dalla sua stessa esposizione dei fatti.
Lo stesso ricorrente ammette di essere al più soggetto danneggiato
dal reato, non persona offesa, appartenendo tale qualità Itt=p15 alla
madre DE PRISCO BERNARDINA, ma asserisce di trarre la sua
legittimazione all’opposizione ed all’odierno ricorso dalla qualità di erede
della predetta.
L’assunto non può, peraltro, essere condiviso.

2

l’insussistenza dell’ipotizzata estorsione.

011,Tr.

Questa Corte Suprema ha, infatti, già chiarito che, qualora nel corso
del procedimento incidentale di archiviazione di cui agli articoli 408 ss.
c.p.p. si verifichi il decesso – per cause che prescindono dal reato
oggetto del procedimento – della persona offesa, l’erede non può
succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in
quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata
al rapporto processuale penale che si instaura con l’indagato e non è
successivamente deceduta – abbia già provveduto a costituirsi parte
civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali
cagionati dal reato, si trasmette all’erede il diritto al risarcimento dei
detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto
dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale (Sez. VI, n. 35518 del
2 ottobre 2002, Del Piccolo ed altro, rv. 222629; conformi, sez. VI, n.
38872 del 24 ottobre 2006, P.o. in proc. Rimini ed altro, rv. 235231;
sez. V, n. 31921 del 2 luglio 2007, P.o. in proc. Briano, rv. 237575).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
«Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta
non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla
richiesta di archiviazione né quella di presentare ricorso contro il
provvedimento di archiviazione».

Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso del CASERTANO, mero
erede della persona offesa, non deceduta in conseguenza del reato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della
somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di _………_
sanzione pecuniaria.

3

trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa –

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2012

Il Presidente

Il Compo ente estensore

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