Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7042 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7042 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KAPLLANAJ RENATO N. IL 01/09/1986
avverso la sentenza n. 642/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/11/2015

26037-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Kapllanaj Renato con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico
ufficiale
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
a dispetto dell’incipit “in sintesi”, il ricorrente svolge una lunga e inutile
ripetizione dello svolgimento del processo e dei propri motivi di appello, nel cui
contesto colloca generiche contestazioni della valutazione del materiale
probatorio, così proponendo un primo motivo chiaramente inammissibile perché
non conforme ai poteri del giudice di legittimità. È inammissibile anche il secondo
motivo in quanto, pur se è astrattamente applicabile l’ipotesi della “particolare
tenuità del fatto”, era quantomeno necessario che venissero prospettate le
specifiche condizioni per la applicabilità in concreto che giustificassero la
rimessione al giudice del merito. La apodittica richiesta della parte di fatto
sollecita una non consentita valutazione di ufficio della Corte.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese p ocessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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