Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7042 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7042 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ianniello Ciro, nato il 11/10/1942 a Caserta,
persona offesa

avverso il provvedimento di archiviazione reso in data 7/11/2011 dal
G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di:
D’Angelo Domenico, nato il 5/5/1947 a S. Nicola La Strada
(CE)

indagato

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc.
gen. dott. PolicastroA. quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
rilevata la ritualità degli avvisi per l’odierna udienza camerate;

Data Udienza: 09/11/2012

letta la memoria trasmessa a mezzo fax dal ricorrente in data
8/11/2012;
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di D’ANGELO DOMENICO,
indagato per il reato di appropriazione indebita in danno dell’odienro

della predetta p.o..

2. Avverso tale provvedimento la p.o. ha proposto ricorso per
cessazione personalmente deducendo il motivo di seguito enunciato nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
I – violazione ed erronea applicazione dell’art. 606 comma 1 lett. B),
C), E), in relazione agli artt. 125/3, 127/1,2,3,4,5, 408, 409, 410 c.p.p.
per violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla
configurazione giuridica dei fatti,
ed ha concluso chiedendone l’annullamento, con rinvio alla A.G.
competente per il prosieguo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla p.o.
ricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno da lungo tempo
chiarito che la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre
personalmente ricorso per cessazione, sottoscrivendo il relativo atto,
poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la
regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’apposito albo: risulta, pertanto, inammissibile il ricorso per
cessazione avverso un decreto di archiviazione personalmente
sottoscritto dalla persona offesa (Sez. un., n. 24 del 16 dicembre 1998,
dep. 19 gennaio 1999, Messina ed altro, rv. 212076).

2

ricorrente (nella qualità), rilevando l’inammissibilità dell’opposizione

PrI ,1

Il principio è stato successivamente ribadito dalle stesse Sezioni
Unite: «il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di
archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato
mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità
procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo
ai sensi dell’art. 122 c.p.p.» (Sez. un., n. 47473 del 27 settembre
2007, Lo Mauro, rv. 237854).
Il principio è stato più recentemente ribadito (Sez. VI, n. 19809 del
13 febbraio 2009, P.o. in proc. Barogi, rv. 243836) in fattispecie relativa
ad un ricorso proposto avverso un decreto di archiviazione emesso de
plano, sottoscritto personalmente dalla p.o., che aveva il titolo di
difensore iscritto nell’apposito albo.
Va, pertanto, ribadito, in proposito, il seguente principio di diritto:
«È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto
personalmente dalla persona offesa».

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della
somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2012
Il Compo ente estensore

Il Presidente

peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale ad hoc

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