Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7040 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7040 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rupolo Girolamo Antonio, nato il 13/4/1977 a Locri

avverso la sentenza resa in data 31/1/2012 dalla Corte di appello di
Lecce – sez. Taranto.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Sergio Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc.
gen. dott. Elisabetta Cesqui, la quale ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso; dell’avv. Paolo Appella per la parte civile
costituita, che si è associato, depositando conclusioni scritte e nota
spese; dell’avv. Carlo Benini per l’imputato, che si è riportato ai motivi.zzì
di ricorso insistendo per l’accoglimento;

Data Udienza: 09/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1.. La Corte d’appello di Lecce – sez. Taranto, con la sentenza indicata
in epigrafe, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto in
data 30 settembre 2010, che aveva dichiarato l’imputato colpevole di
insolvenza fraudolenta in danno di Autostrade s.p.a. (fatti verificatisi in
Taranto ed altrove fino al 16 maggio 2005), condannandolo alla pena

2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso l’imputato, con
l’ausilio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
I – violazione o errata applicazione dell’art. 641 c.p. (lamentando che
la condotta accertata integrerebbe mero inadempimento contrattuale,
civilisticamente rilevante, in difetto della necessaria dissimulazione dello
stato di insolvenza);
II – omessa motivazione in ordine alla responsabilità penale
dell’imputato (lamentando l’acritica adesione della sentenza d’appello
alle argomentazioni del primo giudice).
Ha chiesto conclusivamente l’annullamento dell’impugnata sentenza
con ogni conseguenza di legge.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da
epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile, perché fonda su motivi non
consentiti in sede di legittimità, dedotti genericamente, o comunque
manifestamente infondati.

I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall’art.
606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche
introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la
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predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice de

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ritenuta di giustizia.

legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della
decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già
effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità
limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di
merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata
rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto
ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.
inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di
volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo
da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da
parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od
un esame parcellizzato.

1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve
risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le
ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano
validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n.
24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31
maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24
settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di «un’analisi
orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte
circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass. pen., sez.
VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. II,
n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il
giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a

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fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi IL
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, .
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travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed

27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14
febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il

vizio

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