Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 704 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 704 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAFA ILIR N. IL 02/09/1970
avverso la sentenza n. 1343/2014 GIP TRIBUNALE di PRATO, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA,
Data Udienza: 25/11/2015
106 Stafa Ilir
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha
affermato la responsabilità in ordine al reato di cui all’ art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990.
reclusione il dispositivo della sentenza reca la pena di tre anni ed otto mesi.
L’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse. Infatti l’errore dedotto
esiste, ma è stato ovviato con la procedura della correzione dell’errore materiale.
Poiché l’impugnazione è stata determinata dalla originaria esistenza dell’errore
non vi sono le condizioni per le pronunzie accessorie in tema di spese processuali e
sanzione in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 25 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco
BLAIOTTA)
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Si deduce che sebbene fosse stata concordata la pena detentiva di tre anni di