Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 704 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 704 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGUME KARIM N. IL 21/03/1979
avverso la sentenza n. 1637/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

IN FATTO E IN DIRITTO

Argume Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 17/12/2015 , confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo
del 30/9/2014 con la quale, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia,
per i reati di rapina aggravata ed estorsione, con recidiva reiterata specifica
infraquinquennale , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza della motivazione nonché l’erronea

responsabilità dell’imputato, alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche , alla errata contestazione della recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico.
La genericità si apprezza in ragione della mancanza della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo
questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648). Viceversa
nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto delle
risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti ( in particolare alla luce delle
dichiarazioni della p.o), della mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, per via dell’obiettiva gravità dei fatti e della negativa personalità
dell’imputato come emergente dal certificato penale, nonché dell’applicazione
della recidiva, essendo stata evidenziata, al riguardo, la spiccata capacità a
delinquere dell’imputato che lo rendeva meritevole dell’applicazione della
contestata aggravante (Sez. 2, Sentenza n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533).
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2.000,00.

P.Q.M.

applicazione della legge penale, in relazione alla affermazione di penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24 ottobre 2016

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