Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 704 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 704 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sui ricorsi; proposti da:
RAPOTEZ COSTANTINO ANTONIO EMANUELE N. IL
30/03/1977
ALABISO MARIA GRAZIA N. IL 22/07/1980
avverso la sentenza n. 673/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aet co
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Data Udienza: 01/10/2013

1
RITENUTO IN FATI-0
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in
epigrafe, ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, ma
riducendo la pena, la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in
composizione monocratica, che in data 20 aprile 2011 aveva dichiarato
gli odierni ricorrenti colpevoli dei reati di cui agli artt. 646 e 61 n. 11

marzo 2004, il secondo il 30 gennaio ed il 20 febbraio 2004).
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto distinti (ma in
massima parte coincidenti) ricorsi per cassazione gli imputati, entrambi
personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:

ricorso FtAPOTEZ:
I – inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 – 159 c.p. e
531 c.p.p. (lamentando che i reati sarebbero prescritti a partire dal 29
maggio 2012, ovvero prima dell’emissione della sentenza di appello,
essendo intervenuti soltanto 240 giorni di sospensione);
Il – illogicità e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione in
relazione alla violazione e mancata applicazione degli artt. 139 – 515 528 c.p.p., con erronea e mancata applicazione degli artt. 192 e 526
c.p.p. (lamentando che la sentenza di primo grado fosse intervenuta
prima che il perito nominato depositasse la disposta perizia);
III – mancanza di motivazione in ordine ai motivi di cui al punto 2)
dell’atto di appello;
IV – inosservanza e mancata applicazione dell’art. 195 c.p.p., con
illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al terzo motivo
di appello, con violazione dell’art. 533 c.p.p. (lamenta l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni del m. llo NICOLOSI, che sarebbe teste de relato
esaminato senza disporre l’esame del teste di riferimento, che il
ricorrente riferisce essere stato ritualmente richiesto in primo grado);

c.p., nonché 485 c.p. (fatti commessi in Gela, il primo dal gennaio al

2
V – mancanza di motivazione in ordine al punto 9 dell’atto di appello
(il motivo è, in ricorso, erroneamente numerato come 4, dopo il motivo
4),
VI – violazione degli artt. 133 nn. 1 e 3 e 62-bis c.p., con illogicità e
contraddittorietà della motivazione (lamenta il diniego delle circostanze
attenuanti generiche, per avere la Corte di appello prima osservato che
il fatto era episodico e circoscritto, e successivamente optato per il

della non intensità del dolo, né delle condizioni di vita individuale,
sociale e familiare dell’imputato (il motivo è, in ricorso, erroneamente
numerato come 5).
Ha concluso chiedendo l’annullamento in tutto od in parte della
sentenza impugnata, con o senza rinvio, e con ogni conseguente
statuizione.

Ricorso ALABISO:
I – come il I motivo del ricorso RAPOTEZ;
H – come il II motivo del ricorso RAPOTEZ;
III – come il IV motivo del ricorso RAPOTEZ;
IV – come il V motivo del ricorso RAPOTEZ (il motivo è, in ricorso,
erroneamente numerato come 3, dopo il motivo 3);
V – come il VI motivo del ricorso RAPOTEZ (il motivo è, in ricorso,
erroneamente numerato come 4).
Ha concluso chiedendo l’annullamento in tutto od in parte della
sentenza impugnata, con o senza rinvio, e con ogni conseguente
statuizione.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili.

2

diniego, senza tener conto della premessa occasionalità della condotta e

3
1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di
legittimità, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che,
a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la
possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul
discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una
propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo
il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle

considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il
suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora
comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in
maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state
travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una
monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve
risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le
ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano
validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n.
24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31
maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24
settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di «un’analisi
orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte
_
3

4
circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., sez.
VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. II,
n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il
giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, n.
27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14

1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
«travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una
prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od
omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di
inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj,
rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv.
249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale
atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c)

dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale
su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti
nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della
motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno
dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

4

febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).

5
1.2.1. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella
giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte
Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d’appello o in
unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:

un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio»;

la disposizione stabilisce attualmente, all’esito delle

modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n.
134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico
grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione «(…) 5)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formulazione

(introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell’art. 366, comma 1, n. 6,
c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a
pena di inammissibilità: «(…) 6) la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda»), si è osservato che il ricorso per cassazione deve

ritenersi ammissibile in generale, in relazione

al

principio

dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando

l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la
decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere
adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso,
della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni
che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito
circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad
essa vengono rivolte (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv.
585217; sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561, rv. 623618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al
giudizio di legittimità, si è ritenuto che «la teoria dell’autosufficienza
del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata

5

«(…) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa

anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia
riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si
assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente
suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione
dell’integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente
nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che
anche in sede penale – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso

Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del
vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del
ricorso» (Cass. pen., sez. I, 18 marzo – 22 aprile 2008, n. 16706, rv.
240123; sez. I, 22 gennaio – 12 febbraio 2009, n. 6112, rv. 243225;
sez. V, 22 gennaio – 26 marzo 2010, n. 11910, rv. 246552, per la quale
è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta
illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non
ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso
autosufficiente con riferimento alle relative doglianze; sez. VI, 8 – 26
luglio 2010, n. 29263, rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione
che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di
inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le
argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla
valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la
Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa
precluso; sez. IL 20 marzo – 27 giugno 2012, n. 25315, rv. 253073, per
la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che
lamenti l’omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni
effettuate, indicare l’atto asseritamene affetto dal vizio denunciato,
curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al
giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel
giudizio di cassazione).

1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p.,
il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28 settembre
2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno

come sopra formulato e richiamato -deve ritenersi precluso a questa

7
2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre
2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile
2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra
individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere

determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale
seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non
essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti
processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto
requisito);
(d)

la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà
storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu ocull ed assuma anche
carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi
probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è
sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e,
quindi, anche contraddittorio).

1.4. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente

iter

motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione
effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre
2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).

1.4.1.

In presenza di una doppia conforma affermazione di

responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione
della sentenza d’appello

per relationem

a quella della decisione

impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo
grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già

7

tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da

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esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione
del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza
impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente
riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato
il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici,
non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di

appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici
dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli
usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione,
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano
una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep.
4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. III, n. 13926 del
10 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione
«oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione
inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è opportuno
evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal diritto
anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale
della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua
valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha
una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in
precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell’imputato
ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530,
comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso
criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente
adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in
precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed

8

4

9
ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di
questa Corte Suprema – per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328
del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente
recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna
è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della
responsabilità dell’imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19575 del 21
aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile

13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).

1.6. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, inoltre, orientata
nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso
presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa
(Cass. pen. sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella
fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza
e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; conforme, sez.
VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed
altri, rv. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i
provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame»; la disposizione, se
letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma
del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita
l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo
onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio
di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla
manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati
specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

9

2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. II, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep.

10
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa
sezione, a parere della quale

«È inammissibile, per difetto di

specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del
provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma
perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con
precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla
contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali

motivazione oggetto di gravame>> (Sez. IL n. 31811 dell’8 maggio
2012, Sardo ed altro, rv. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva
della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.

1.7. Infine, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte
Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24
aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27
giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per
difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le
censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed
apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere
in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i
motivi di appello non siano stati accolti.

1.8.

Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli

odierni ricorsi.

2. Come premesso, i ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili.

3.

Il ricorso di COSTANTINO RAPOTEZ è inammissibile perché

tardivo.

10

vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della

11

Diversamente dalla coimputata (rimasta contumace, e per la quale,
pertanto, il termine per il ricorso decorreva dalla notificazione
dell’estratto contumaciale, avvenuta in data 18 luglio 2012), il RAPOTEZ
era, nel procedimento di appello, presente (cfr. epigrafe della sentenza
impugnata).
La sentenza d’appello è stata deliberata in data 14 giugno 2012, e la
motivazione è stata depositata in data 26 giugno 2012, prima della

29 giugno 2012, e dal quale decorreva il termine di 30 giorni per
proporre ricorso. Detto termine scadeva il 29 luglio 2012, ma il ricorso
(che reca in calce la data del 17 settembre 2012) è stato depositato,
come si è detto, soltanto in data 17 settembre 2012.

3.1. Il ricorso era, comunque, in toto inammissibile per genericità
e/o manifesta infondatezza, come si vedrà nel corso dell’esame dei
motivi della coimputata, del tutto identici (ad eccezione del terzo motivo
del ricorso RAPOTEZ, non riproposto dalla coimputata).

4. Il ricorso della ALABISO è in toto inammissibile per genericità e/o
manifesta infondatezza.

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato
inesattamente calcolato il totale dei giorni di sospensione della
prescrizione, rimasta sospesa:
– dal 19.2 al 4.6.2009 (rinvio per legittimo impedimento del difensore
per concorrente impegno professionale: sospensione della prescrizione
per giorni 105). Deve, in proposito, ribadirsi l’orientamento già espresso
da questa sezione (Sez. II, sentenza n. 17344 del 29 marzo – 5 maggio
2011, CED Cass. n. 250076), ovvero che l’impedimento del difensore
per contemporaneo impegno professionale, sebbene tutelato
dall’ordinamento con il diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce
un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e
non dà luogo pertanto ad un caso in cui trovano applicazione i limiti di
durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art.

11

scadenza di termine ordinario di 15 giorni per il deposito, che scadeva il

12
159, comma 1, n. 3 c.p., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge n.
251 del 2005;

dal 4.6. al 26.11.2009 (rinvio per legittimo impedimento

dell’imputato: sospensione della prescrizione limitata a giorni 60 oltre
alla durata dell’impedimento);
– dal 26.11.2009 al 18.2.2010 (rinvio per legittimo impedimento del
difensore per motivi di salute: sospensione della prescrizione limitata a

– dal 18.2. al 29.4.2010 (rinvio per legittimo impedimento del
difensore per motivi di salute: sospensione della prescrizione limitata a
giorni 60 oltre alla durata dell’impedimento);
– dall’8.3. al 14.6.2012 (rinvio su istanza del difensore: sospensione
della prescrizione per 98 giorni),
per un totale non inferiore a 383 giorni.
I reati non erano, pertanto, prescritti al 14 giugno 2012, data della
sentenza di appello.

4.2. Il secondo motivo è generico, poiché (cfr. § 1.6. di queste
Considerazioni in diritto) la censura alternativa ed indifferenziata di
carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risulta priva della
necessaria specificità.

4.2.1. Il motivo è anche manifestamente infondato perché mira a far
valere vizi di una motivazione in diritto, senz’altro non dovuta.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. – 27 gennaio 2009, CED
Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 – 25 maggio 2010, CED Cass. n.
247123), anche sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. IV,
sentenza n. 6243 del 7 marzo – 24 maggio 1988, CED Cass. n.
178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è
solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché
ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o
contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza,

12

giorni 60 oltre alla durata dell’impedimento);

13
mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta,
poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo
dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale
erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della
soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza
n. 4173 del 22 febbraio – 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di
merito.
E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso era
stata decisa correttamente dal primo giudice, dal momento che la
perizia

de qua consisteva nella trascrizione degli esami svolti in

dibattimento, ed il collegio giudicante non aveva il dovere di attenderne
il deposito, poiché gli esami de quibus (in particolare, quelli dei testi
RANTUCCIO e GAGLIANO, in relazione ai quali il ricorso richiama
genericamente l’esistenza di contrasti, senza peraltro documentare nei
modi di rito – cfr. § 1.2. s. di queste Considerazioni in diritto – eventuali
travisamenti) si erano naturalmente svolti alla presenza sua e delle
aprti.
Il collegio poteva, quindi, senz’altro valutare (senza attendere il
deposito delle relative trascrizioni) il contenuto e l’attendibilità delle
dichiarazioni acquisite in dibattimento, note all’ufficio ed alla difesa per
essere state, come previsto dal principio dell’oralità (che anche l’art. 6
della Convenzione EDU privilegia) direttamente percepite.
Né il ricorso evidenzia la sussistenza di circostanze fattuali

Pertanto nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è

erroneamente ritenute dal collegio, ma in ipotesi contraddette dalle
successivamente depositate trascrizioni.

4.3. Il terzo motivo non è consentito, perché dedotto per la prima
volta in questa sede: invero, la relativa doglianza non risulta formulata
tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di appello
riportato nella sentenza impugnata (f. 2), che l’odierna ricorrente
avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente
nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

13

iJ,-

14

4.4. Il quinto motivo è del tutto generico.
Invero, questa Corte Suprema (Sez. V, sentenza n. 2896 del 9
dicembre 1998 – 3 marzo 1999, CED Cass. n. 212610; Sez. VI,
sentenza n. 21858 del 19 dicembre 2006 – 5 giugno 2007, CED Cass. n.
236689) ha già chiarito che i motivi di ricorso per cassazione non
possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di

motivazione della sentenza che si intende impugnare. I motivi di
impugnazione devono, infatti, essere specifici, ovvero contenere la
precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di
diritto da sottoporre al giudice del gravame; la mancanza di tali requisiti
rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di
inammissibilità.

Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto:
«È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a
lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle
censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando
genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in
modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma
individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si
sollecita il sindacato di legittimità, poiché il ricorso deve essere
autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica».

Nel caso di specie, la doglianza si limita genericamente a rinviare al
punto 9 dell’atto di appello, lamentando in proposito omessa……..,
motivazione, senza aggiungere alcunché.

14

appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di

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4.4.1. Per la stessa ragione sarebbe del tutto generico anche il terzo
motivo del ricorso RAPOTEC, che a sua volta si limita genericamente a
rinviare al punto 2 dell’atto di appello, lamentando in proposito omessa
motivazione, senza aggiungere alcunché.

4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così,
da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 1° febbraio 2011,
CED Cass. n. 249163).
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di
appello valorizzando, ai fini del diniego, i precedenti penali degli
imputati.

5. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in
considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte
chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen.>>

(Cass. pen., Sez. un., sentenza 22

novembre 2000, n. 32, De Luca, CED Cass. n. 217266: nella specie,
l’inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla
data della sentenza impugnata con il ricorso;

conformi, Sez. un.,

sentenze 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, CED Cass. n. 231164, e Sez.
un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, CED Cass. n. 239400).

15

4.5.1. Questa Corte Suprema ha in più occasioni chiarito che, ai fini

16
Le statuizioni accessorie.
6. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante
entità di detta colpa – al versamento della somma di Euro mille ciascuno

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 ottobre 2013.

in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

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