Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7037 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7037 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL MUSTAPHA AZOUR N. IL 07/05/1971
avverso la sentenza n. 648/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/11/2015

25993-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Azour EI Mustapha con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per violazione legge sugli
stupefacenti ; letta la memoria aggiuntiva
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
sia con l’originale ricorso con i motivi aggiunti si svolgono generici argomenti
attinenti al merito della vicenda nonché una generica doglianza sulla mancata
ammissione in sede di appello per dimostrare non fatti del processo ma presunte
“buone azioni” commessi in altro contesto; pertanto si è in presenza di motivi
privi del requisito della specificità e, comunque, manifestamente infondati.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes ocessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro il 26 novembre 2015
L’e en ore
nte

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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