Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7031 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7031 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONGIORNO CARMINE N. IL 09/11/1964
avverso la sentenza n. 7482/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
RG 25913-2015
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bongiorno Carmine con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico
ufficiale ed altro
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, ripropone varie deduzioni in fatto, non
deducibili in questa sede, quanto alla sussistenza della condotta di resistenza; tale
deduzioni, peraltro, non tengono conto delle adeguate risposte date dalla corte di
appello sulle questioni già poste in sede di impugnazione di merito
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condan nad ricorrente al pagamento delle
( n.a re
spese processuali e della somma di € 1000 in a ore della Cassa delle Ammende.
Rom il 26 novembre 2015
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE