Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 703 del 26/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 703 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANI ATTILIO N. IL 24/03/1979
avverso la sentenza n. 2428/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ZANI Attilio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-

grafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e
denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine
all’affermazione di colpevolezza, assumendo che, essendosi allontanato soltanto di pochi metri dalla propria abitazione ove era ristretto in detenzione domiciliare, non

di evadere.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la giurispruden-

za dì legittimità ha sempre affermato: a) che integra l’allontanamento punito dalla
norma incriminatrice di cui all’art. 385 cod.pen. qualsiasi fuoriuscita dal luogo istituzionalmente destinato alla custodia della persona sottoposta alla misura della detenzione
o degli arresti domiciliari indipendentemente dall’ampiezza della distanza interposta
tra sé e l’abitazione designata come luogo di esecuzione della misura cautelare o detentiva; b) che il reato di evasione prevede il dolo generico, costituito dalla mera consapevolezza di violare il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

avrebbe commesso il reato ascrittogli o, comunque, non avrebbe agito con la volontà

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA