Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 703 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 703 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA DOMENICO N. IL 24/02/1976
avverso la sentenza n. 2151/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

D’Anna Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 21/1/2015 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 4/6/2004, lo condannava
alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa , per il delitto di
ricettazione qualificando il fatto ai sensi dell’art. 648 comma secondo cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.

alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
stesso ascritto ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche .
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale, quanto al primo motivo di ricorso, nel confermare la
sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita
del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza
si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di
modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove
indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto come avvenuto nel caso di specie data la riconoscibile
alterazione dei segni distintivi del ciclomotore .
Quanto poi alla determinazione della pena,

il giudice di appello ha

ritenuto adeguata la pena sopra riportata, ridotta rispetto a quella irrogata dal
primo giudice, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del
fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce dei
numerosi e gravi precedenti penali già riportati dall’imputato. E sul punto,
conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve
rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle

pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo

parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24 ottobre 2016

P.Q.M.

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