Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 703 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 703 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAGNAZZO MICHELE GIORGIO N. IL 11/01/1967
avverso la sentenza n. 2870/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aep,s6 joztL.
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che ha concluso per &
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Data Udienza: 01/10/2013

I
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in
composizione monocratica, che in data 19 febbraio 2010 aveva
dichiarato l’odierno ricorrente colpevole di truffa in danno di ANTONIO
GASPARRO (fatti commessi in Bari-Carbonara nell’aprile 2005),

2.

Avverso tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un

difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 121 c.p.p. e del diritto di difesa (lamentando
che in primo grado non era stata esaminata una tempestiva richiesta di
rinvio per legittimo impedimento – per malattia – dell’imputato, inviata
a mezzo fax);
H – violazione dell’art. 124 c.p. (lamentando la tardività della
querela, formalizzata in òbt. 2 settembre 2005 in relazione a fatt*
risalenti al 20/29 aprile 2005, ritenuta tempestiva sul presupposto che il
querelante avesse maturato consapevolezza della truffa perpetrata in
proprio danno soltanto nel luglio del 2005: in realtà, a dire del
ricorrente, tale assunto sarebbe smentito dalle dichiarazioni rese in
dibattimento dallo stesso querelante all’udienza 21 novembre 2008 (f. 9
del verbale di udienza).
Ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.

condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

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1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Può ritenersi pacifico che – come espressamente riportato dalla
sentenza della Corte di appello -:
– in data 18 febbraio 2010, ore 11,15 l’imputato inviò ad un numero
di fax della cancelleria penale del Tribunale la comunicazione di un
proprio impedimento a comparire all’udienza del giorno successivo (nella

comunicazione medica;
– la predetta comunicazione fu consegnata al Giudice soltanto dopo la
celebrazione del processo.

1.2. La Corte di appello ha rigettato il relativo motivo di appello
osservando che «correttamente il primo giudice ha ritenuto l’istanza
inammissibile poiché inoltrata a mezzo fax, me[zzo] che per consolidato
orientamento della Suprema Corte la parte non è abilitata ad
utilizzare», ed incidentalmente che «la certificazione allegata
all’istanza non recava l’indicazione di un impedimento assoluto
dell’imputato».

1.3.

In tal modo, la Corte ha fatto corretta applicazione

dell’orientamento senz’altro dominante, di questa Corte Suprema, a
parere del quale è, in astratto, inammissibile l’istanza di rinvio
dell’udienza – giustificata da impedimento dell’imputato, documentato da
certificato medico – inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui
all’art. 121 c.p.p., che stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le

quale avrebbe dovuto essere esaminato), certificato da allegata

memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria,
mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è
riservato dall’art. 150 del codice di rito ai soli funzionari di cancelleria
(Sez. V, sentenza n. 11787 del 19 novembre 2010 – 24 marzo 2011,
CED Cass. n. 249829); tuttavia, il giudice deve prendere in esame la
richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, pur se detta
richiesta sia spedita alla cancelleria, prima che abbia inizio l’udienza, a
mezzo fax, nei soli casi in cui, nonostante l’irritualità dell’invio, ne abbia \\

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comunque avuto tempestiva conoscenza (Sez. II, sentenza n. 37535
dell’8 luglio – 24 settembre 2009, CED Cass. n. 244888).
Ciò in quanto, a fronte di una richiesta di rinvio per legittimo
impedimento del difensore, il giudice del dibattimento può accoglierla o
respingerla, valutando se le ragioni addotte integrino gli estremi
dell’assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420 ter c.p.p., comma 5,

sia venuto a conoscenza; ed il fatto che la comunicazione a mezzo fax
non sia prevista specificamente dalla legge per il deposito delle istanze,
espone il richiedente al rischio dell’intempestività nel caso la medesima
istanza non venga portata a conoscenza del giudice, ma non rende la
medesima nulla o inesistente.
1.4. Nel caso di specie, la richiesta non era stata trasmessa
tempestivamente al giudice, e di ciò la parte instante, in ragione
dell’opzione per un mezzo di trasmissione non consentito
dall’ordinamento, ha necessariamente assunto il rischio; essa non ha,
peraltro, in alcun modo documentare l’assoluta impossibilità di far
pervenire nei modi di rito al Tribunale l’istanza e la documentazione ad
essa allegata.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. La Corte di appello, come in precedenza il Tribunale, ha ritenuto
che la proposizione della querela era stata tempestiva, «difatti è
emerso con chiarezza, non solo dalle dichiarazioni del GASPARRO, ma
altresì dalla documentazione acquisita, che il medesimo ebbe
consapevolezza della truffa in proprio danno soltanto nel luglio del 2005
e che presentò la querela il 2.9.2005, quindi del tutto
tempestivamente».

2.2. A fronte di tali rilievi, il ricorrente richiama, per trarne
conclusioni contrarie, le dichiarazioni della p.o. (f. 9 del verbale di
udienza 21 novembre 2008), che peraltro non documentano con la

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ma non può esimersi dal valutare l’istanza medesima, una volta che ne

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dovuta evidenza (a questa Corte Suprema, giudice della sola legittimità,
potrebbe essere richiesta in argomento nulla più che una mera
constatazione, non una autonoma valutazione in fatto) che la p.o.
avesse con certezza avuto pregressa e matura consapevolezza del fattoreato perpetrato in suo danno dall’imputato, in tempi tali da lasciar
ritenere intempestiva la querela successivamente formalizzata.

dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 ottobre 2013.

3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi

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