Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7029 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7029 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINGOZZI MICHELE N. IL 28/01/1979
avverso la sentenza n. 4303/2014 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
RG 25898-05
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Mingozzi Michele
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per detenzione a
fini di spaccio di stupefacenti
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza dì alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.42009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spe e processuali e della somma di 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro a il 26 novembre 2015
L’ e nsore
il pres nte
DEPOSTAT i
ati CANCELLENA
23 FE n 2016
ti Fun
Dia
tano
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE