Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7024 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7024 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL ALIOUNE N. IL 10/01/1971
avverso la sentenza n. 1380/2015 TRIBUNALE di TORINO, del
13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
I.
RG 25689_2015
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Fall Alioune con atto a firma del difensore avverso
la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per detenzione
di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale
rilevato che con tale ricorso si deducono, vizi della motivazione in ordine alla
confisca del denaro;
osserva:
l’unico motivo è manifestamente infondato in quanto vi è stata motivazione sulle
ragioni per la confisca del denaro, ritenendosi con argomenti logici il
collegamento con il reato di spaccio di stupefacenti e, quindi, essendovi una
richiesta di nuova valutazione in fatto che non spetta al giudice di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e con nna il ricorrente al pagamento delle
spese u rocessuali e della somma di € 10O in favore della Cassa delle Ammende.
Ro
l 26 novembre 2015
L
sore
il presi nte
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE