Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7024 del 19/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7024 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
nei confronti di:
1) TONCELLI PIETRO N. IL 04/09/1964 * C/
avverso la sentenza n. 77/2012 TRIBUNALE di MASSA, del
07/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/seyite le conclusioni del PG Dott.
‘ ,,i_a< obt ,te ok/24 aezt i eet...710 c-4 Ga. oti.e c/4 c.-12.) Uditi difensor vv.; e « C-3- ouak e-,-71A' Data Udienza: 19/12/2012 RITENUTO in FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, lett. c), C.d.S., per avere omesso il giudice di merito di disporre la obbligatoria confisca del veicolo. CONSIDERATO in DIRITTO Va premesso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa, senza lettura del dispositivo, nel corso degli atti preliminari al dibattimento e depositata nei termini di legge, deve considerarsi come provvedimento adottato in camera di consiglio. Ne consegue che il termine di impugnazione, di quindici giorni, decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito di essa, e non dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dalla legge (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5984 del 21/01/2009 Cc. (dep. 11/02/2009 ) Rv. 242453). Ciò premesso, la sentenza è stata emessa il 7\2\2012 e depositata in data 22\2\2012, i quindici giorni per proporre l'impugnazione decorrevano dal 1\3\2012, giorno della comunicazione della sentenza al P.G.; pertanto l'impugnazione proposta il 20\3\2012 (dì di spedizione della raccomandata) è tardiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012 Il Consigliere estensore 2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto il P.G. ha proposto l'impugnazione oltre il termine previsto dalla legge.

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