Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7020 del 19/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7020 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
1) VENTURINI MATHIAS N. IL 15/07/1983 * C/
avverso la sentenza n. 2184/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
25/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 19/12/2012

RITENUTO IN FATTI)
1. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 25/11/2011, applicò a
Venturini Mathias, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), la
pena concordata dalle parti, oltre alla sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.
2. Il Procuratore Generale di Venezia proponeva ricorso per

2.1. Lamenta il ricorrente che il giudice, stante l’impossibilità di
confiscare il veicolo appartenentesi a terzi, avrebbe dovuto raddoppiare il
periodo di sospensione della patene di guida, applicata nel minimo, siccome
previsto dalla L. n. 94/2009, in vigore dall’8/8/2009 e tuttora vigente, anche
dopo le modifiche apportate con la L. n. 120/2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.2. L’imputato circolava in stato di ebbrezza alla guida di
autoveicolo appartenentesi a terzi, siccome statuito dal giudice di merito.
Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto raddoppiare il periodo di durata della
sospensione della patente di guida, siccome esattamente spiegato dal
ricorrente.
Come noto, è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie a quest’ultime), trattandosi di àmbito decisionale
devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV,
17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007,
n. 36150). Inoltre, la natura di sanzione amministrativa della sospensione
della patente, fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell’art. 445, cod.
proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.
1.3. Annullata sul punto la statuizione, gli atti vanno rinviati al
giudice del merito, stante che non essendo rinvenibile la certa determinazione
quantificatoria del predetto, il quale non si è attenuto né al minimo, né al
massimo della durata, il raddoppio non può essere direttamente operato da
questa Corte, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., dovendo, sulla

1

cassazione, prospettando unitario motivo di censura.

questione intervenire nuova statuizione discrezionale di merito, che tenga
conto delle ragioni dell’annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente
la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

Così deciso i Roma il 19/12/2012.

patente di guida, con rinvio al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

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