Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 702 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 702 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO ANTONIO N. IL 15/05/1964
avverso la sentenza n. 2190/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COZZOLINO Antonio ricorre contro la sentenza di patteggiannento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non ìndicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a fàvore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

§2.

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