Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 702 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 702 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHILLACI ANTONINO N. IL 15/03/1980
avverso la sentenza n. 3397/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

o

IN FATTO E IN DIRITTO

Schillaci Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 24/11/2015, confermativa della sentenza del giudice monocratico
del Tribunale di Palermo del 27/3/2014 con la quale, in esito al giudizio
abbreviato, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di
ricettazione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen.; deduce la mancanza della motivazione nonché l’erronea

circostanze attenuanti generiche.
Con memoria del 5/10/2016 la difesa ha sollecitato la trattazione del
ricorso in pubblica udienza sottolineando l’ illogicità della motivazione della
sentenza impugnata .
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche, tenuto
conto della gravità del fatto. E sul punto, conformemente all’orientamento
espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
Cassazione ( Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nella specie è stato innanzi tutto evidenziato che le circostanze attenuanti
non erano state richieste in grado di appello e che, nel merito, andavano
valorizzati, ai fini del diniego, i precedenti penali, la condotta processuale
dell’imputato e la sua dedizione al delitto come emergente dal certificato penale,
sicchè è stata effettuata una valutazione complessiva dei parametri di cui all’art.
62 bis cod. pen., tale da escludere la sussistenza dei predetti fattori attenuanti, a
nulla rilevando, la non menzione, nel certificato penale, del precedente specifico
per il delitto di rapina.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 2.000,00.

applicazione della legge penale, in relazione alla mancata concessione delle

P.Q.M.

!

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24 ottobre 2016

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