Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 702 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 702 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLORIDO GIOVANNI N. IL 01/12/1952
avverso l’ordinanza n. 355/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
16/07/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/12/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 luglio 2013 il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello proposto ex art.
310 c.p.p. da Giovanni Florido avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale
in data 13 giugno 2013, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare
degli arresti domiciliari.

applicata nei confronti di Giovanni Florido la misura cautelare della custodia in carcere – poi
sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza a seguito di un
provvedimento adottato dal G.i.p. in data 22 maggio 2013 – con riferimento a due ipotesi di reato:

a) il delitto di cui agli artt. 81, 110, 117, 56, 317, c.p. (capo sub A), commesso in Taranto dal 2006
fino al 30 settembre 2009 nella qualità di Presidente della Provincia di Taranto, per aver compiuto,
in concorso con altri indagati, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre il dirigente del
IX Settore Ecologia di quella Provincia (Romandini Luigi, dirigente dall’anno 2006 fino al 30
settembre 2009) ad assumere un atteggiamento di generale favore nei confronti dell’ILVA s.p.a.
riguardo alle richieste da questa presentate per autorizzazioni in materia ambientale, attraverso
pressioni reiterate nel tempo, accompagnate da minacce di licenziamento, dall’invito a presentare
le dimissioni, da minacce di trasferimento ad altro incarico, oltre che da pretestuose
riorganizzazioni dell’ufficio finalizzate ad influire sui poteri del dirigente, ed infine attraverso il
suo trasferimento ad altro settore, affirichè adottasse “a vista” provvedimenti favorevoli alla
predetta azienda anche in assenza delle condizioni di legge, e comunque senza alcun esame
approfondito delle relative pratiche, e sottoscrivesse, in particolare, l’autorizzazione all’esercizio di
una discarica per rifiuti speciali nell’area “Cava Mater Gratiae”, precedentemente richiesta da
ILVA s.p.a., pur non ricorrendone le condizioni, senza tuttavia riuscire nell’intento a causa della
resistenza opposta dal predetto dirigente, che non adottava gli atti autorizzativi richiesti;

b) il delitto di cui agli artt. 81, 110, 117, 317, 319-quater c.p., commesso in Taranto dal 1° ottobre
2009 al 10 settembre 2011, per avere, in concorso con altri indagati, abusato della qualità sopra
indicata, inducendo il dirigente del IX Settore Ecologia di quella Provincia – Ignazio Morrone – ad
assumere un atteggiamento di generale favore nei confronti dell’ILVA s.p.a. riguardo alle richieste
da questa presentate per autorizzazioni in materia ambientale, ed in particolare a sottoscrivere
l’autorizzazione all’esercizio di una discarica per rifiuti speciali nell’area “Cava Mater Gratiae”,
precedentemente richiesta da ILVA s.p.a., pur non ricorrendone le condizioni di legge, attraverso
1

2. Con ordinanza emessa il 14 maggio 2013 dal G.i.p. presso il Tribunale di Taranto era stata

una costante opera di interferenza nell’attività amministrativa del dirigente, nonché di invasiva
sollecitazione e persuasione, ed infine manifestando ostilità nei suoi confronti per non avere
assecondato le indicazioni provenienti dal coindagato Florido – Presidente di quella Provincia – e
coartandone la volontà sì che, pur avendo egli ripetutamente rappresentato gli impedimenti tecnici
e giuridici che si opponevano all’accoglimento dell’istanza dell’ILVA, manifestava l’intendimento
di volersi adeguare alle indicazioni provenienti dal Conserva e dal Florido, e per loro tramite

3. Avverso la predetta ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto il 16 luglio 2013 ha proposto
ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Florido, deducendo quattro motivi di doglianza, il
cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.

3.1. Violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per aver ignorato il contenuto delle specifiche
deduzioni difensive contenute in una memoria depositata il 10 luglio 2013, in cui si eccepiva
preliminarmente la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della impugnata ordinanza del
G.i.p. .

3.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., con riferimento alla mancata
dichiarazione di nullità dell’ordinanza reiettiva del G.i.p., il cui contenuto, oltre a far proprio il
parere del P.M., rinviava esplicitamente a quanto già evidenziato in sede di sostituzione della
misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, così riproponendo, ob relationem, il testo del
precedente provvedimento del 22 maggio 2013, senza effettuare alcun vaglio critico riguardo alle
risultanze dell’atto richiamato ed agli argomenti specificati nell’istanza di scarcerazione: il
Tribunale della libertà, dunque, non poteva integrare quanto già viziato da nullità per motivazione

ob relationem.

3.3. Violazione degli artt. 606, comma 1, lett. e), e 292, comma 2, lett. c), c.p.p., con riferimento agli
art 273 e 274, lett. a) e c), c.p.p., per non avere il Tribunale motivato, se non genericamente, circa la
concreta ed attuale ricorrenza delle esigenze cautelari idonee a giustificare il permanere della
misura in atto, sebbene l’atto di gravame avesse posto in evidenza: a) gli elementi di novità
costituiti dal mutamento del quadro polittico nella provincia di Taranto; b) la definitività delle
dimissioni del Florido; c) la immotivata presunzione circa la presenza di “conoscenze ed entrature”
nella provincia di Taranto; d) la mancata indicazione delle ragioni per cui le dichiarazioni rese
dalle persone informate sui fatti sarebbero suscettibili di ritrattazione, così da giustificare il
pericolo di inquinamento probatorio; e) l’assenza del pericolo di reiterazione dei reati della stessa
2

dall’Archinà, promettendo l’emissione del relativo provvedimento autorizzativo.

specie, in considerazione del tempo trascorso, dell’isolamento politico-sociale del Florido e della
carenza di specifiche indicazioni in merito all’identità dei soggetti le cui volontà potrebbero essere
ancora oggi condizionabili

3.4. Violazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p., con riferimento alla corretta applicazione degli artt. 292,
comma 2, lett. c) e 275 c.p.p., per avere il Tribunale omesso di motivare congruamente
sull’attenuazione della misura cautelare in atto, da ritenere eccessiva e non adeguata al caso di

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile perché nelle more della trattazione il ricorrente ha espresso con atto
personalmente sottoscritto la volontà di rinunciarvi.
E’ noto che la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in
una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla Cancelleria del giudice
“ad quem” (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, dep. 18/10/2011, Rv. 250787).
A norma degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., va pertanto pronunciata la declaratoria
d’inammissibilità, cui segue la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e di
una somma che si stima equo determinare nella misura di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, lì, 20 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il P esidente

specie.

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