Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7015 del 09/10/2013

Penale Sent. Sez. 2 Num. 7015 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza n.2346 della Corte d’appello di Catania del
15.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Vito D’Ambrosio , che ha concluso chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Catania ,
confermava la sentenza del Tribunale di Catania , in data 9.3.2011 , che
aveva condannato A.A. alla pena di anni uno e mesi sei di

reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 11, 646 c.p. perché in concorso
ira loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e
in tempi diversi, ai line di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
abusando della propria qualità di legali/patrocinatori incaricati di
tutelare gli interessi di SENTINA Salvatrice nell’ambito di svariate
controversie civili, si appropriavano – ponendo all’incasso i titoli
meglio descritti infra previa falsificazione della firma di girata della
beneficiaria SENTINA Salvatrice – di complessivi E 2000,00, pari
alla somma dei quattro assegni circolari recanti nn. 1100670158-03,
1100656544-00, 11004219964 1, 1100639631-00, tratti su BANCA
CARIGE, che SENTINA Salvatrice aveva consegnato all’avv.
A.A. a mero titolo di garanzia in attesa che questi, una
volta effettuati conteggi definitivi, la convocasse per apporvi la propria
sottoscrizione. Con la recidiva reiterata specifica per A.A.. In
Catania, fino al giorno I marzo 2005.
reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 11, 485, 489, 491 c.p. perché
in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso ed in tempi diversi, al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto, abusando della propria qualità di
legali/patrocinatori incaricati di tutelare gli interessi di SENTINA
Salvatrice nell’ambito di svariate controversie civili, apponevano,
sugli assegni circolari meglio descritti al capo A), le false firme di
girata a nome del beneficiano SENTINA Salvatrice o comunque facevano
uso, ponendoli all’incasso, di tali titoli di credito recanti la predetta
sottoscrizione contraffatta.In Catania, fino al giorno 1 marzo 2005; querela
del 28 febbraio 2006.
1.1Avverso tale sentenza propone ricorso l’avv.Carmelo Galati, difensore di
fiducia dell’imputato ,deducendo un unico motivo di gravame con il quale
lamenta l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art.606
comma 1 lett.b) cod.proc.pen., perché i giudici dell’appello hanno fondato
il loro giudizio solo sulla perizia grafologica e sulle dichiarazioni ,non
sempre credibili,delle parte lesa .Inoltre la Corte territoriale non ha
considerato che la falsità in titoli di credito è perseguibile a querela e che la
querela di Salvatrice Sentina era stata presentata ben oltre i termini di

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reclusione per i reati di seguito indicati:

,..

legge. I reati contestati al A.A.,comuque, devono essere dichiarati prescritti
secondo la normativa sulla prescrizione, previgente .
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
2.1 Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare la non credibilità delle
affermazioni della parte lesa e la tardività della querela , facendo generico
richiamo agli atti del procedimento e non supportando le assertive

dedotto.
2.2 E’ consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte che il ricorso
per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena
di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le
argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla
valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte
alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso.(
N.29263 del 2010 rv 248192); pertanto il ricorso che lamenti
la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per
omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, non può limitarsi ad
addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in
considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non
correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve,
invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare
l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova
della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché
della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d)
indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la

considerazioni con la produzione dei documenti che comprovano quanto

tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di
radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del
provvedimento impugnato.( N.45036 del 2010 rv 249035).
2.3 Nulla di tutto questo è stato fatto dal ricorrente ,che si è limitato ad
esprimere generiche e non comprovate doglianze: il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla invocata dichiarazione di prescrizione del reato va innanzitutto

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i

rilevato che il computo del termine di prescrizione, essendo intervenuta la
sentenza di prime cure successivamente all’entrata in vigore della legge n.
251 del 2005, deve essere calcolato, ai sensi dell’art. dell’art. 10 della stessa
legge , secondo la nuova normativa.
Tutto ciò per la precisione perché nella sostanza il calcolo non comporta
sostanziali differenze essendo il termine massimo, sempre pari ad anni sette
e mesi sei, come per la previgente normativa e per entrambi i reati; a tale
così come indicato nella sentenza impugnata.
2.4 Tanto comporta che al momento della pronuncia della sentenza di
appello il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Vero è ,pertanto, che tale termine è spirato non prima del 1 aprile 2013, e
quindi in pendenza del giudizio per cassazione, ma, secondo un consolidato
e pacifico principio giurisprudenziale di questa Corte l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ,tra le quali anche la prescrizione del
reato.(SS.UU. n.32 del 2000 rv 217266)
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così de is
Il Cons

a, il 9 ottobre

2013

termine vanno aggiunti i 217 giorni di sospensione del predetto termine ,

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