Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7010 del 19/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7010 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Venezia
Nei confronti di
CARTIER NICOLAS

n. il 15.12.198.

Avverso la sentenza n. 1990/2011 del GIP del Tribunale di Venezia del
9.11.2011.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in Camera di Consiglio del 19 dicembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. Claudio D’Isa
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott.
Aldo Policastro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con
annullamento senza rinvio nella parte i cui ha omesso di ordinare la
confisca dell’autovettura in sequestro amministrativo, disponendo
direttamente la medesima sanzione amministrativa della confisca.

Data Udienza: 19/12/2012

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con Sentenza, ex art. 444 c.p.p., indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di
Venezia ha applicato nei confronti di CARTIER Nicolas la pena di mesi tre e giorni
17 di arresto oltre alla pena pecuniaria, con conversione il tutto in pena
pecuniaria, e la sospensione della patente di guida in ordine al reato di cui all’art.
186, 2° comma lett. c), 2 sexies e 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 del
C.d.S..

denunciando violazione di legge per avere, il giudicante,omesso di applicare la
misura della confisca dell’autovettura che rimane obbligatoria e deve essere
disposta dal giudice anche dopo l’intervento della L. n. 120/2010 che l’ha
trasformata in sanzione amministrativa accessoria, tenuto anche conto che
l’autovettura era stata oggetto di sequestro amministrativo.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la tardività della sua presentazione.
Dagli atti emerge che l’avviso di deposito della sentenza di cui trattaiivenne
comunicato all’Ufficio del ricorrente il 14.11.2011, ed il ricorso per cessazione
risulta depositato in data 30.11.2011, cioè oltre il termine perentorio di quindici
giorni previsto dal 1° comma, lett. a) e dal 2° comma lett. a) dell’art. 585 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in udienza camerate del 19 dicembre 2012.

Ricorre in Cessazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia

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