Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 701 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 701 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC SILVANA N. IL 02/08/1984
avverso la sentenza n. 6494/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

JOVANOVIC Silvana ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato continuato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che siano stati negativamente valutati i precedenti

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio
deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena irrogata alla concreta gravità del reato e alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n. 41365 del 28.10.2010, Straface, rv
248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, rv 248244).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri,
facendo riferimento, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, agli elementi
indicati dall’art. 133 cod.pen., e ritenendo, con valutazione incensurabile in questa
sede di legittimità, l’imputata non meritevole per la negativa condotta antecedente al
reato, contrassegnata dalle “numerosissime condanne riportate”.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

pernali.

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