Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 701 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 701 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di fiducia nell’interesse di
Iliuts Valvara, nata a Krasnoilsk (Ucraina) il 23/02/1986

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 9/13 del 18/07/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Roberto Aniello, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il Difensore della ricorrente, avv. Barbara Bozzarelli in sostituzione dell’avv.
Maria Elena Concarotti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza n. 9/13 E. del 18/07/2013, con la quale la Corte di
appello di Bologna ha dichiarato sussistere le condizioni per l’accoglimento della
domanda di estradizione formulata, nei confronti dell’odierna ricorrente, dalla
competente autorità della Repubblica Ucraina.
Dal provvedimento impugnato si apprende che la Iliuts è accusata del reato di
contrabbando di munizioni, accertato il 23/08/2010, all’esito di un controllo
effettuato alla frontiera ucraina su un autoveicolo proveniente dall’Italia. Il

Data Udienza: 03/12/2013

controllo aveva condotto, appunto, al sequestro di una settantina di munizioni,
nascoste all’interno di un involucro e non denunciate dall’autista del mezzo.
Quest’ultimo aveva riferito che il materiale gli sarebbe stato affidato in Italia
dall’odierna ricorrente, che per altro non l’avrebbe informato circa la natura della
merce trasportata, allo scopo di farlo recapitare ad alcuni suoi congiunti in
Ucraina.
Per i fatti appena descritti, l’Autorità giudiziaria ucraina ha aperto un
procedimento penale a carico della Iliuts, contro la quale, dopo l’infruttuoso

restrittivo a fini estradizionali. Detto provvedimento è stato eseguito in Italia, il
12/02/2013, presso l’abitazione dell’interessata, ove sono state rinvenute e
sequestrate due armi (una spada ed uno sfollagente).
La Iliuts non ha acconsentito all’estradizione.
Nel provvedimento impugnato, che rende conto analiticamente delle
prospettazioni difensive, viene confutata in particolare la tesi che l’odierna
ricorrente, ove consegnata al Paese richiedente, sarebbe sottoposta a
trattamenti disumani o degradanti, o comunque assoggettata ad un
procedimento carente delle fondamentali garanzie della difesa. Si nega inoltre,
premesso che la valutazione delle prove a carico dell’interessata spetta
all’Autorità giudiziaria ucraina, che nel caso di specie sussistano gravi carenze
del quadro indiziario, il quale, oltretutto, avrebbe trovato riscontro nei sequestri
effettuati in occasione dell’arresto della Iliuts.

2. Con il proprio ricorso la difesa dell’interessata deduce violazione di legge con
riguardo agli artt. 698, comma 1, 700 e 705 cod. proc. pen., nonché carenza di
motivazione.
Non vi sarebbe alcuna prova dei fatti ascritti alla Iliuts, e l’Autorità richiedente
non avrebbe trasmesso il verbale delle dichiarazioni, rese da altro soggetto, sulle
quali sarebbero fondate le accuse. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che la
ricorrente abbia inteso sottrarsi, dopo i fatti, alle ricerche dell’Autorità giudiziaria
ucraina. Si dice “probabile” che l’estradanda non possa giovarsi di un giusto
processo, e si ricorda come la Corte edu abbia riconosciuto, con sentenza del
30/04/2013, l’intervenuta violazione dell’art. 5 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo in danno della nota signora Timoshenko.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei
motivi che lo sostengono.

2

tentativo di acquisirne le dichiarazioni, è stato emesso un provvedimento

La Repubblica Ucraina, con effetto dal 9/06/1998, ha aderito alla Convenzione
europea di estradizione, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 (ratificata e resa
esecutiva in Italia con I. 30/01/1963, n. 300). La richiesta di cui si tratta nel caso
di specie è formulata esplicitamente in rapporto alla detta Convenzione. Non
sussistono dunque le condizioni affinché sia possibile o necessario un sindacato
del giudice nazionale sulla gravità degli indizi raccolti a carico dell’odierna
ricorrente (comma 1 dell’art. 705 cod. proc. pen.), e lo stesso vale, a maggior
ragione, riguardo alla circostanza se la Iliuts abbia inteso o non sottrarsi al

È noto come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, possano comunque
assumere rilievo prove manifeste ed incontrovertibili di innocenza, sottoposte per
la prima volta al giudice italiano e non conosciute dall’Autorità giudiziaria dello
Stato richiedente (Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648). Ma la
situazione del quadro probatorio, nel caso di specie, non è in alcun modo
riconducibile all’ipotesi evocata.

2. È irrilevante, e comunque privo di adeguato fondamento, l’assunto per il quale
l’Autorità ucraina non ha trasmesso il processo verbale delle dichiarazioni
accusatorie rese, nei confronti dall’estradanda, dall’autista del mezzo che
trasportava le munizioni, tale Yankovsky.
L’allegazione non è richiesta a norma dell’art. 700 cod. proc. pen. e dell’art.
12 della Convenzione europea di estradizione, disposizioni applicabili al caso di
specie. D’altra parte, la domanda in esame è corredata da ampia relazione sui
fatti, ed una descrizione analitica delle dichiarazioni rese dal citato Yankovsky è
contenuta – in particolare – nell’allegato che, secondo la traduzione in lingua
italiana, costituisce «decreto di attirazione in qualità di accusata», datato
19/07/2012.

3. È inammissibile, per l’assoluta sua genericità, il motivo che allude a ragioni
ostative alla consegna in forza degli artt. 705, comma 2, e 698, comma 1, cod.
proc. pen.
L’aspettativa che la Iliuts sia sottoposta ad un procedimento penale non
assistito dalle necessarie garanzie è manifestata con la mera allusione ad una
“probabilità” in tal senso, senza alcun riferimento specifico alle caratteristiche di
diritto e di fatto del procedimento penale ucraino, e senza neppure l’indicazione
delle garanzie che si teme potrebbero essere violate (ciò a fronte delle specifiche
e articolate assicurazioni fornite con la richiesta di estradizione).

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procedimento intentato nei suoi confronti.

Quanto all’eventualità di trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l’unico
elemento indicato in concreto è la sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, in data 30/04/2013, nel procedimento Tymoshenko v. Ucraina.
Il richiamo, per altro, risulta privo della minima pertinenza. Non si evince
infatti da quella sentenza (ove comunque sono stati esclusi trattamenti disumani
o degradanti nei confronti dell’interessata) alcun elemento dal quale possa
ragionevolmente desumersi, con un minimo di attendibilità, che vi siano regole di
diritto, o pratiche di fatto, per effetto delle quali l’estradanda potrebbe

riconducibili alla previsione dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 698 cod. proc.
pen.

4. L’esito del procedimento, a norma dell’art. 203 delle disp. att. cod. proc. pen.,
va comunicato a Ministro della giustizia, cui deve inoltre essere inviata copia
della presente sentenza, ed in tal senso si conferisce mandato alla Cancelleria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 03/12/2013.

plausibilmente trovarsi a subire trattamenti vietati dalla Convenzione edu e

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