Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7008 del 17/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7008 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Dott. FILIPPO CASA

ORDINANZA

– Presidente – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MOLA PIETRO N. IL 30/11/1967
avverso la sentenza n. 156/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

REGISTRO GENERALE
N. 50347/2014

f

Data Udienza: 17/06/2015

41f,e, Gt?

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

De Mola Pietro, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ricorre per
cassazione, per il tramite del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto del 19 giugno 2014, che ha
riformato parzialmente quella di primo grado, limitatamente alla misura della
pena, ridotta ad anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti

specifica infraquinquennale, siccome colpevole del delitto di cui all’art. 9 comma
2 legge n. 1423/1956, commesso in Taranto il 17 settembre 2006, e ne denunzia
l’illegittimità per violazione di legge(artt. 157 e 161 cod. pen.) in quanto il reato
contestato deve ritenersi estinto per prescrizione, avendo la Corte territoriale
escluso la contestata recidiva.
L’impugnazione è inammissibile in quanto il ricorso è basato su motivi
manifestamente infondati.
Non ricorre invero la dedotta prescrizione, dovendo considerarsi che la
contestata e ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale (a ragione del giudizio
di equivalenza) comporta un aumento della pena edittale di due terzi ai fini del
calcolo della prescrizione a norma dell’art.157 cod. pen., ed un ulteriore aumento
di due terzi per effetto di atti interruttivi della prescrizione a norma dell’art. 161
comma 2. cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processualì
e, sussistendo I presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa
delle ammende della somma di euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015.

generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata

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