Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7003 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7003 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

PAGLIARO Mauro, n. a Pescara il 13\6\1968
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila del
30\12\2011 (n. 3455\10);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto
dichiarasi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato lamentando la violazione di legge non essendo i motivi proposti a
sostegno dell’appello generici, in quanto destinati ad invocare un riesame della
ricostruzione del fatto ed una valutazione più attenta dell’entità della pena.
CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che “Per l’appello, come
per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett.
c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità
dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale
patologia è necessario che l’atto individui il «punto» che intende devolvere alla
cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla
motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso
dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata
presso il giudice del gravame” (Cass. VI, sent. 13261 del 25-3-2003 (ud. 6-2-2003),
Valle, rv. 227195).
Ciò premesso, tale onere di specificità è stato soddisfatto dal Pagliaro nei

motivi di appello sopra riportati, laddove ha allegato la circostanza che il teste
di accusa non lo aveva riconosciuto in giudizio (in sede di esame testimoniale) e
nonostante ciò era stato condannato, mentre analoga sorte non avevano avuto
i coimputati, assolti.
Inoltre, nel determinare la pena non era stata valutata la sua situazione di
tossicodipendenza e, quindi, di emarginazione sociale.
Ne consegue che i motivi di impugnazione formulati in appello non possono
essere considerati generici.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza e la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi
gli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012
Il Consigliere esten

e

Il Presidente

del Tribunale di Pescara, in sede di
1. Con sentenza del 16\2\2010 il
giudizio abbreviato, condannava Pagliaro Mauro alla pena di anni uno di
reclusione ed € 3.000= di multa, per il delitto di cui all’art. 73 , co. 5°, T.U.
309 del 1990 (acc. in Pescara, sino al febbraio 2009).
A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di L’Aquila, con
ordinanza del 30\12\2011, valutata la genericità ei motivi proposti, dichiarava
inammissibile l’impugnazione.

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