Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7002 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7002 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

CAPALDO Otello, n. a San Cipriano d’Aversa il 6\12\1952
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli del
17\11\2011 (n. 130\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Nicola Lettieri,
che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 20/11/2012

1. Con ordinanza del 21\12\2010 (dep. il 3\1\2011) la Corte di Appello di Napoli
rigettava l’istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da Capaldo
Otello.
Con richiesta del 10\5\2011, il Capaldo, premesso che durante la procedura in
camera di consiglio le udienze erano state più volte rinviate, dal 16\10\08 al
11\3\10, per istanza difensiva finalizzata alla produzione di documenti; che
3\6\2010 il suo difensore (Avv. Carmine D’Aniello) era stato tratto in arresto;
che l’udienza del 17\7\2010 era stata rinviata per l’assenza del difensore; che
alla successiva udienza del 21 dicembre la Corte aveva riservato la decisione,
poi rigettando la richiesta di equo indennizzo; tutto ciò premesso chiedeva di
essere rimesso in termini per potere produrre la documentazione utile alla
decisione, ovvero per poter presentare una nuova istanza di riparazione.
Con ordinanza del 17\11\2011, resa ai sensi dell’art. 175 c.p.p., la Corte di
Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Capaldo lamentando la violazione di legge, per difetto di motivazione sulla
richiesta di restituzione in termini per poter produrre la documentazione;
inoltre, per non aver valutato, la impossibilità della mancata conoscenza del
provvedimento di rigetto della istanza di riparazione, nonostante l’apparente
regolarità della notifica.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Quanto alla richiesta di rimessione in termine per poter produrre
documentazione, va osservato che il giudice di merito ebbe per ben quattro
volte a rinviare l’udienza per tale finalità (il 16\10\08, il 12\3\09, il 12\11\09 ed
1’11\3\10), in epoca antecedente all’arresto del difensore di fiducia, senza che
detti documenti siano stati prodotti, per cui correttamente il giudice di merito
ha ritenuto di non poter ipotizzare l’arresto del difensore come causa ostativa
alla produzione. In ogni caso l’istituto disciplinato dall’art. 175 c.p.p. è
finalizzato a restituire nel termine, quando questo è previsto a pena di
decadenza. Nel caso che ci occupa, attraverso i rinvii di udienza, sono stati
concessi termini “di favore” alla difesa, senza alcuna connotazione di
perentorietà, neanche prevista dalla legge.
La doglianza si palesa pertanto infondata.
3.2. Quanto alla seconda richiesta di rimessione avanzata con l’istanza del
10\5\2011, rigettata con il provvedimento impugnato, va precisato che il
Capaldo ha esplicitamente chiesto la restituzione “nei termini per depositare
una nuova istanza di riparazione per ingiusta detenzione”; non è stata
avanzata, invece, alcuna richiesta di rimessione per poter ricorrere per
cassazione contro il provvedimento di rigetto dell’equo indennizzo.
Fatta questa precisazione, va rilevato che una volta che sia stato esercitato il
potere concesso da codice di rito per proporre una domanda, detto potere si
consuma e le doglianze dell’istante possono essere veicolate solo attraverso i
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RITENUTO in FATTO

mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti decisori adottati, mentre non è
consentita la riproposizione della domanda.
Ne caso che ci occupa, pertanto, la richiesta di potere proporre una nuova
richiesta ai sensi dell’art. 314 c.p.p. non è consentita, ed ogni lamentela
doveva eventualmente essere avanzata attraverso l’impugnazione del
provvedimento di rigetto dell’equa riparazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012
Il Consigliere estens

Il Presidente

All’infondatezza del ricorso segue il suo rigetto e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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