Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7001 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7001 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

RIITANO Paolo, n. a Catanzaro il 10\3\1976
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma del
24\11\201.1 (n. 38\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Mario Fraticelli,
che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Riitano, lamentando l’abnormità del provvedimento della Corte, avendo fatto
applicazione di un istituto, la sospensione, non previsto nel codice di rito.
CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
3.1. E’ da premettere che questa Corte di legittimità ha avuto modo di stabilire
che “è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma
anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni
ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il
profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando
esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep.
26/01/2000), Rv. 215094; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997 Cc. (dep.
12/02/1998), Rv. 209603).

Con particolare riferimento alla “sospensione” del processo, la consolidata
giurisprudenza di legittimità ha statuito che la sospensione del processo è un
mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge
espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione
di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai
sensi dell’art. 3 c.p.p., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere
ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante” (cfr.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14972 del 24/03/2005 Cc. (dep. 21/04/2005), Rv. 231326;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 503 del 20/01/1998 Cc. (dep. 11/06/1998), Rv. 210767).

3.2. Ciò premesso va rilevato che nel caso che ci occupa la Corte di Appello,
non mettendo in dubbio la sussistenza della legittimazione a proporre la
domanda di equo indennizzo da parte del Riitano, in presenza dei suoi requisiti
di ammissibilità, ha disposto la sospensione del procedimento, sine die, in
attesa della definizione di altro procedimento in corso, in fase dibattimentale, il
cui esito potrebbe determinare l’applicazione dell’istituto della “fungibilità”.
Tale provvedimento, richiamando la giurisprudenza sopra ricordata, è stato
adottato senza alcun riferimento a norme che consentono l’esercizio
dell’eccezionale potere della sospensione del processo.

a

1. Con istanza presentata alla Corte di Appello di Roma, Riitano Paolo
avanzava richiesta per la riparazione della ingiusta detenzione patita in un
procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Velletri passata in cosa
giudicata.
Nel corso del giudizio camerale la Corte di Appello, con ordinanza del
24\11\2011 disponeva la sospensione del procedimento in attesa della
definizione di altro processo pendente in fase dibattimentale, nella prospettiva
dell’applicazione di un’eventuale “fungibilità”.

In un caso analogo, questa Corte di legittimità ha affermato il principio che è
abnorme il provvedimento di sospensione del procedimento per la riparazione
per l’ingiusta detenzione adottato dal giudice, fuori dalle ipotesi previste
dall’articolo 3 c.p.p., in attesa della definizione del giudizio per uno dei reati
per i quali era stata disposta la custodia cautelare, sul presupposto che
l’istante era stato assolto solo per uno dei titoli custodiali per i quali era stata
disposta la misura (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2770 del 09/05/2000 Cc. (dep.
16/06/2000), Rv. 217721).

P,Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2012
Il Consigere estensore

Il Presidente

Alla luce di quanto detto, rilevata la abnormità dell’ordinanza della Corte di
merito, si impone il suo annullamento senza rinvio.

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