Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7000 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7000 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RACARIU CONSTANTIN, n. il 28.9.1990
avverso la sentenza n. 2163/2011 pronunciata dal Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Frosinone del 9/3/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l’annullamento con

rinvio del

provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 febbraio 2012 il Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Frosinone applicava ai sensi dell’articolo 444 cod. proc.
pen. a Racariu Constantin la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il
reato di cui all’articolo 589, commi 1 e 2 cod. pen. e la pena di mesi quattro di
arresto ed euro 400 di ammenda per il reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett.
C) C.d.S., previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti
alla contestata aggravante ed applicata la diminuente per il rito. Inoltre
disponeva la revoca della patente di guida.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Enrico Pavia.

Data Udienza: 14/11/2012

2.1. Con unico motivo si lamenta l’erroneità della statuizione della revoca
della patente di guida perché dal momento che i valori registrati dall’etilometro
risultano essere stati rispettivamente di 1,51 e di 1,40 gr/I, il giudice avrebbe
dovuto assumere quale valore di riferimento quello minore. Ciò avrebbe
determinato la possibilità di applicare unicamente la sospensione della patente di
guida, atteso che la revoca consegue all’esser stato commesso il fatto in stato di
ebbrezza alcolica secondo la previsione dell’articolo 186, comma 2, lettera C)
C.d.S.
3. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e pertanto va dichiarato
inammissibile.
Nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo,
non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con
riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze,
nonché alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi
in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Cass. sez. 7, 21.12.2009, Collodoro).
La sentenza censurata ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. Tanto importa che l’imputato ha convenuto in ordine alla contestazione del
reato elevata dall’accusa, sicchè egli non si può dolere del fatto che, in ragione
del reato oggetto dell’accordo poi ratificato dal giudice, è stata correttamente
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

A . Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/11/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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