Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 700 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 700 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORIGLIA ANTONIO N. IL 11/02/1958
avverso la sentenza n. 4974/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Origlia Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 23/10/2015, confermativa della sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna che, in esito al giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di anni due , mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di
multa per due reati di rapina, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea, la mancanza e manifesta

dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto alla luce delle doglianze mosse con
l’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli, tenuto conto che
nonostante il travisamento, effettuato con calza sottilissima, il teste,ure-va
potuto osservare il rapinatore da, distanza ravvicinata così da riconoscerlo e che il

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(A:u.,;(4.1

p rev en u totè n b.7-à- trovato in possesso degli oggetti appartenenti al rapinatore e
veniva identificato nella persona che faceva ingresso nei locali e sottraeva il
denaro.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 2.000,00.
P.Q.M.

illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24/10/2016

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