Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 700 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 700 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LEO GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ferrara nel procedimento penale contro
Yawat Louis, nato a Younde il 24/10/1988

avverso la ordinanza n. 230/13 del 28/02/2013 del Tribunale di Ferrara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
lette le conclusioni depositate il 12/07/2013 dal Procuratore generale, in persona
del sost. dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza del 28/02/2013 con la quale il Tribunale di Ferrara ha
rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza operato dalla Polizia di
Stato di Ferrara, il 27/02/2013, nei confronti di Louis Yawat, per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, aggravato il secondo
dall’essere stato commesso al fine di eseguire il primo.
Dal testo del provvedimento impugnato risulta che – secondo la versione dei
fatti consacrata negli atti della polizia giudiziaria – agenti in borghese si erano

sb-

Data Udienza: 03/12/2013

rivolti a Louis Yawat, nei pressi di un cali center, qualificandosi e chiedendogli di
esibire i propri documenti di identità. L’uomo avrebbe rifiutato, nonostante le
rassicurazioni del titolare dell’esercizio circa la qualifica dei suoi interlocutori, ed
avrebbe tentato di allontanarsi. Al tentativo di trattenerlo, Yawat avrebbe torto il
polso ad uno degli agenti (provocando lesioni poi certificate) ed avrebbe colpito
con i gomiti ed i piedi un secondo agente. Solo a quel punto sarebbe stato
bloccato e tratto in arresto.
Il provvedimento impugnato rende conto anche della versione difensiva

avrebbe chiesto se avesse cocaina, ottenendo una risposta negativa, e poi,
mentre lo stesso Yawat cercava di allontanarsi, gli avrebbe chiesto, senza
qualificarsi, i documenti di identità. A quel punto sarebbe scoppiata una
colluttazione, nel corso della quale l’interessato non avrebbe colpito gli agenti
(salvo prenderne uno per il bavero), riportando anzi lievissime ferite e restando
vittima di insulti a sfondo razziale. Egli avrebbe anche esibito il proprio
documento, rifiutandosi però di consegnarlo, nonostante le sollecitazioni del
titolare del cali center, in quanto convinto d’aver subito un sopruso.
Uno degli operanti, presente all’udienza, ha negato tanto che l’arrestato fosse
stato richiesto di cedere cocaina, tanto che, nel seguito dell’azione, gli fossero
stati rivolti insulti razzisti.
1.1. Tutto ciò premesso in fatto, il Tribunale ha respinto la richiesta di
convalida, ritenendo la versione difensiva «precisa e dettagliata e connotata da
una certa coerenza logica». Essa d’altra parte – ove verificata in esito a futuri
accertamenti (esame di videoriprese, escussione di testimoni) – darebbe vita ad
una descrizione di fatti non riconducibili alle fattispecie criminose in
contestazione, “quanto meno sotto il profilo soggettivo”.
Dunque, “allo stato”, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per un
legittimo arresto in flagranza. Arresto che, per altro, non sarebbe stato
comunque giustificato, data l’assenza di precedenti in capo all’interessato e la
contenuta gravità dei fatti che gli vengono ascritti.

2. Il Pubblico ministero procedente ha impugnato l’ordinanza denunciando, a
norma della lettera e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., un vizio di
contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Dopo aver posto in evidenza che il Giudice della convalida non ha espresso
alcuna valutazione circa l’attendibilità degli atti di polizia e della “informale”
testimonianza resa da uno degli agenti nel corso dell’udienza, il ricorrente
contesta come illogici i tre argomenti considerati favorevoli alla versione
difensiva.
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b9)-

fornita dall’interessato nell’udienza di convalida. Uno degli agenti in borghese gli

Il rifiuto arbitrario di esibire i documenti sarebbe escluso – in sostanza – dal
fatto che nessuno rifiuta ingiustificatamente di identificarsi se la richiesta gli è
rivolta correttamente. Come se – osserva il Pubblico ministero – non fosse
concepibile un rifiuto arbitrario di fronte a richieste formalmente ineccepibili.
La domanda provocatoria di cedere stupefacenti all’interlocutore sarebbe
credibile in quanto gli agenti di polizia, nell’occasione, si trovavano in abiti civili.
Come se – osserva il pubblico ministero – i poliziotti agissero in abiti civili solo
quando investiti del ruolo di agenti provocatori.

(l’avere gli agenti minacciato anche il titolare del cali center di far chiudere il suo
esercizio), desunta dalla circostanza (ritenuta di sicuro ignota allo Yawat) che
l’uomo era stato sentito quale persona informata sui fatti, qualche tempo prima,
riguardo a tutt’altra vicenda.
Secondo il ricorrente, da premesse incerte o comunque irrilevanti sarebbe
state tratte conseguenze del tutto illogiche.
Quanto poi al ritenuto difetto di proporzionalità tra la misura dell’arresto e la
gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, il Pubblico ministero osserva, sul primo
versante, che Yawat avrebbe ingiustificatamente tenuto un comportamento
violento nei confronti di ben due poliziotti, provocando loro piccole lesioni, e, per
altro verso, che lo stesso Yawat era stato recentemente denunciato per fatti
analoghi, secondo le dettagliate indicazioni inserite già nel verbale del suo
arresto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con atto depositato il
12/07/2013, ha chiesto accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Dopo aver ricordato che la regola di
giudizio, ai fini della convalida dell’arresto facoltativo, consiste in una valutazione
di ragionevolezza delle valutazioni compiute dalla polizia giudiziaria circa la
gravità del fatto e la personalità dell’autore, e in una verifica circa la
configurabilità del reato e la sua riferibilità all’arrestato, il Procuratore rileva
come il Giudice procedente abbia completamente trascurato l’esame delle
indicazioni provenienti dalla polizia giudiziaria e dal proprietario del cali center.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si caratterizza per una lunga (e però incompleta)
disamina delle risultanze inerenti all’arresto dello Yawat ed alle circostanze che
l’hanno determinato. Nella pur diffusa motivazione non risulta enunciata la

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(9,,

Da ultimo, il rilievo dell’attendibilità di una ulteriore indicazione difensiva

regola di giudizio cui il Giudice ha ritenuto di attenersi nell’ambito del
procedimento di convalida: regola che tuttavia, desunta per implicito, risulta
chiaramente difforme da quella fissata dalla legge e più volte ribadita dalla
giurisprudenza in materia. D’altra parte – come si evidenzia nei motivi di
impugnazione – l’analisi delle risultanze è stata condotta in modo parziale, con
evidenti salti logici, fino all’estremo della valorizzazione di prove ipotetiche e
future, sul presupposto dell’esito favorevole all’indagato dei relativi accertamenti.

2. Va ricordato in primo luogo che il giudice della convalida è chiamato a
verificare la legittimità dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria mediante una
valutazione ex ante, cioè condotta in riferimento alle circostanze che gli agenti
hanno conosciuto – o avrebbero potuto conoscere usando la dovuta diligenza all’atto del provvedimento restrittivo

(ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 8708

dell’8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich,
Rv. 252949).
Per altro verso, l’oggetto della decisione è costituito dalla ragionevolezza
dell’atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità del
reato che consente il provvedimento restrittivo. Il controllo non attinge il tema
della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della
gravità indiziaria, rilevante per l’eventuale applicazione di una misura cautelare
che «prolunghi» la privazione di libertà in presenza di esigenze riconducibili
all’art. 274 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012,
Eebrihim, Rv. 253022). Esigenze, queste ultime, che rilevano, ancora una volta
(e con riguardo ai soli casi di arresto facoltativo), nella mera prospettiva della
ragionevolezza, in base alla «gravità del fatto» ovvero «alla pericolosità del
soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381,
comma 4, cod. proc. pen.). Tanto che – si afferma – la misura discrezionale è
legittima anche quando ricorre uno soltanto dei due fattori di orientamento della
scelta, cioè la gravita del fatto oppure la pericolosità del soggetto (Sez. 5, n.
10916 del 12/01/2012, cit.).
È ovvio, a parere del Collegio, che i principi appena evocati non possono
implicare un connotato di mera formalità del controllo giudiziale sulla legittimità
di provvedimenti che privano una persona del bene fondamentale della libertà.
Tuttavia, in un sistema ove la convalida non costituisce titolo per la prosecuzione
della cautela oltre gli stretti termini stabiliti dalla Costituzione per l’efficacia dei
provvedimenti di polizia, è necessario tenere distinto il piano del controllo
sull’operato della forza pubblica da quello della prova necessaria a sostenere un
provvedimento cautelare, ed a maggior ragione da quello attinente al merito
4

9,-

Sussiste dunque il vizio di motivazione direttamente denunciato dal ricorrente.

dell’imputazione. Il vaglio di legittimità dell’arresto può e deve essere
«sostanziale», risolvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata
la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va appunto condotto secondo i
parametri tipici della sede, e sull’oggetto che gli è proprio (il provvedimento, non
la responsabilità dell’arrestato). Per questa ragione non rilevano elementi non
acquisiti né acquisibili al momento del fatto, né possono applicarsi gli standard
probatori tipici del merito o della sede cautelare. Il che, del resto, sarebbe
palesemente illogico, essendo l’arresto un’iniziativa che avviene (deve avvenire)

preliminare.
I rilievi che precedono sono valevoli tanto con riferimento a critiche sulla
concludenza di circostanze di fatto che rimangano incontestate, tanto per i casi
in cui venga posta in discussione la correttezza della rappresentazione dei fatti
compiuta negli atti di polizia. È perfettamente concepibile che i presupposti di
«ragionevolezza» dell’arresto vengano meno per riscontrate inesattezze o false
attestazioni della forza operante. E tuttavia – senza alcun pregiudizio sfavorevole
ad eventuali allegazioni difensive – sembra chiaro come una conclusione del
genere non possa essere tratta attraverso parametri di valutazione tipici del
giudizio cautelare o del giudizio di merito, utilizzati oltretutto in una sede e in
una fase fisiologicamente segnate dall’incompiutezza dell’indagine e delle relative
verifiche.

3. La situazione, nel caso di specie, è riconducibile alla seconda delle ipotesi
appena delineate. L’arrestato ha sostanzialmente accusato di falso gli operanti, o
comunque ha proposto una versione dei fatti che, quasi per ogni passaggio
significativo, contrasta irrimediabilmente con le attestazioni della polizia
giudiziaria: una «provocazione» riguardo alla droga negata dagli agenti; un
comportamento sostanzialmente arbitrario nella richiesta dei documenti di
identità; una aggressione fisica proveniente dagli agenti; un comportamento
prevaricatorio anche nei confronti del titolare del cali center.
Con il provvedimento impugnato, il Giudice ha ritenuto la versione difensiva
credibile almeno fino al punto da imporre il diniego della convalida.
Non spetta a questa Corte una valutazione sul merito della vicenda, neppure
in una prospettiva di sindacato della motivazione adottata, di talché la questione
della responsabilità dell’arrestato rimane, com’è ovvio, del tutto impregiudicata.
Spetta a questa Corte, però, di rilevare l’incompletezza e l’incoerenza del
ragionamento seguito dal Giudice territoriale, in assoluto e nella relazione con la
regula iuris che avrebbe dovuto guidare il suo apprezzamento.

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b9,–

nella flagranza del fatto e, normalmente, in fase di esordio dell’indagine

Le indicazioni della polizia giudiziaria, informalmente asseverate dall’agente
presente in udienza, sono state evocate, e poi sostanzialmente disattese, senza
il minimo apparato critico di valutazione. Nel contempo, le indicazioni di Yawat
sono state analiticamente apprezzate, e gratificate d’un giudizio di «coerenza
logica» (tema comunque diverso da quello della attendibilità nel caso concreto),
attraverso un procedimento arbitrario, per qualche verso almeno. Non spiega il
Giudice territoriale, ad esempio, perché abbia ritenuto compatibile la versione
dell’arrestato sulla dinamica della colluttazione con le contusioni alla gamba ed al

certificato quanto ad un secondo agente. Trascura l’attestazione secondo cui, sul
luogo dei fatti, e nonostante l’assenza di divise, era presente una vettura di
servizio della Polizia di Stato. Non rileva l’incoerenza che, nel racconto difensivo,
segna comunque l’intervento del titolare del cali center, di sostanziale ausilio
all’operato degli agenti. Accetta per vere circostanze, sulla base di inferenze non
affidabili, senza comunque verificarne l’incidenza sui fatti denunciati, concepibili
nei soli termini della reazione ad atti arbitrari (ché tali sarebbero gli
insopportabili insulti razzisti o le pressioni esercitate sul citato titolare
dell’esercizio commerciale, mentre non potrebbe dirsi altrettanto per l’eventuale
richiesta di sostanze stupefacenti): reazione che, per altro, non viene evocata
quale possibile scriminante per il comportamento dell’interessato, se non forse,
in via del tutto mediata, con l’ermetico riferimento ai «profili soggettivi del
reato».
Il segno definitivo dello sviamento dal modello di un corretto sviluppo
motivazionale del provvedimento è dato dal passaggio finale dell’ordinanza, ove
si accenna alla possibilità che i fatti vengano accertati anche mediante le
dichiarazioni di un futuro testimone e la visione di immagini riprese dalle
telecamere presenti sul posto. Il riferimento – concernente acquisizioni future ed
incerte – è radicalmente incompatibile con la struttura tipica del giudizio di
convalida, come già si è ricordato nel precedente paragrafo. Ma sarebbe
logicamente inaccettabile anche in un diverso contesto, nella misura in cui si
risolve nella dequalificazione di fonti attuali in base all’aspettativa, del tutto
immotivata, che le fonti ulteriori valgano a rafforzare una versione opposta.
È «scollegata» dai fatti di causa – e dalle regole di valutazione tipiche della
sede – anche l’apodittica affermazione finale del Giudice territoriale, secondo cui
l’arresto (facoltativo) sarebbe stato comunque ingiustificato, date la condizione
di incensuratezza dell’interessato e la lievità del fatto. Si sarebbe dovuto
specificare, dato il contesto, secondo quale criterio di valutazione possa
considerarsi lieve una resistenza opposta al fine di impedire l’identificazione, da
parte di uno straniero senza fissa dimora, già denunciato per fatti analoghi (a
6

w,2,

petto riferite da uno degli operanti e, comunque, con il trauma distorsivo al polso

piede libero) pochi mesi prima, mediante un uso della forza tale da produrre
lesioni personali ad entrambi gli operanti. È appena il caso di ricordare che il
controllo sull’esercizio della discrezionalità riconosciuta dall’art. 381 cod. proc.
pen. alla polizia giudiziaria deve svolgersi in termini di mera ragionevolezza.

4. In definitiva va ribadito come sia perfettamente concepibile un sindacato di
attendibilità delle attestazioni della polizia giudiziaria anche in sede di convalida
dell’arresto o del fermo, sindacato che però va condotto con l’oggetto e secondo

metodi tipici del merito o della cautela, in esordio della indagine e senza mezzi
istruttori; e, in ogni caso, mediante un procedere razionale che dia conto, senza
carenze, contraddizioni e salti logici, di un quadro cognitivo che documenta la
non giustificabilità della misura già se riguardato nella prospettiva tipica del
giudizio di convalida. Altrimenti, il problema può e deve essere trattato nelle sedi
ulteriori, secondo gli standard ed attraverso i mezzi relativi.
Non rispondendo ai criteri indicati, il provvedimento de quo deve essere
annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 03/12/2013.

lo standard propri della sede: dunque senza che vengano sviluppati argomenti e

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