Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 70 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 70 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE LARINO – CONFLITTO nei confronti di:
TRIBUNALE FOGGIA
con l’ordinanza n. 1008/2012 GIP TRIBUNALE di LARINO, del
21/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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iettelsentite le conclusioni del PG Dott. etA>Wfb

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Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 27.10.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Foggia disponeva il rinvio a giudizio a carico a carico di Costa
Pierluigi +cinque, imputati dei seguenti reati: associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di truffa,
estorsione, appropriazione indebita ai danni dei coltivatori di pomodori ,
nonché dei delitti di falso ideologico in atto pubblico e di truffa aggravata

pomodoro commessa in danno della Agea ( Agenzia per le erogazioni in
agricoltura); fatti specifici di truffa, appropriazione indebita estorsione, ed
altro.
Il Tribunale di Foggia alla prima udienza dibattimentale,premesso di
non ritenere intervenuta la decadenza dalla facoltà di rilevare o eccepire
l’incompetenza territoriale per connessione ai sensi dell’art.21 commi 2 e
3 cod.proc.pen. , rilevava d’ufficio che il reato più grave doveva essere
individuato nella estorsione consumata ed aggravata descritta al capo C),
rispetto al quale tutti i restanti capi di imputazione , compreso il reato
associativo, erano connessi; conseguentemente dichiarava con sentenza
la propria incompetenza per territorio determinata dalla connessione
essendo competente il Tribunale di Larino, e disponeva la trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Larino con
ordinanza del 21.5.2013 ha proposto conflitto negativo di competenza a
norma dell’art.28 cod.proc.pen. per i seguenti motivi: il capo C) di
imputazione non deve ritenersi aggravato dal numero delle persone,
dovendosi applicare in materia il principio affermato da Sez. U, n. 21837
del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518; esclusa l’aggravante del
numero delle persone, i capi C) e G) sono di pari gravità, ma il delitto di
estorsione di cui al capo G) è stato commesso in data antecedente, con
attribuzione al Tribunale di Foggia della competenza territoriale per tutti i
reati tra loro connessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza
territoriale del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Larino.

per il conseguimento degli aiuti comunitari destinati ai coltivatori di

In sede di udienza preliminare deputata, in assenza di richieste di riti
alternativi, alla valutazione della sussistenza di elementi sufficienti per il
rinvio a giudizio, il Giudice dell’udienza preliminare, in via astratta, ha
ber– compiuto una valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza
aggravante speciale delle più persone riunite, implicante invece
apprezzamenti di merito circa le concrete modalità di attuazione
dell’azione minatoria da parte dei concorrenti nel reato, di competenza

proposito delle pertinenti attività istruttorie. Ne deriva la valenza, allo
stato, della qualificazione del reato di cui al capo C) nei termini contenuti
nel capo di imputazione, e la conseguente determinazione della
competenza territoriale del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Larino, considerato che, secondo quanto affermato dallo stesso
giudice che ha proposto il conflitto, i restanti capi di imputazione risultano
connessi con il più grave reato di cui al capo C).

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Larino cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 17.10.2013.

del giudice della cognizione piena legittimato allo svolgimento in

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