Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pietro Caracappa, nato a Palermo il 18/08/1979
avverso la sentenza del 02/04/2013 della Corte d’appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 02/04/2013, ha
confermato la pronuncia di condanna di Pietro Caracappa in relazione al reato di
evasione, contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di quella città il
30/11/2011, conseguente all’allontanamento dell’interessato dal luogo ove era
astretto agli arresti domiciliari.
2.1. La difesa di Caracappa deduce con il primo motivo di ricorso
violazione di legge conseguente all’erronea applicazione della legge penale ed
illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto consumato il reato
contestato.
Si ritiene che l’elemento costitutivo del delitto di evasione sia
l’allontanamento dal luogo ove l’imputato deve permanere, mentre nella specie
tale condizione costitutiva non è stata accertata direttamente, ma desunta dalla
mancata risposta ai controlli eseguiti, circostanza di fatto non dimostrativa
del’assenza dell’interessato dall’abitazione.

ct

Data Udienza: 26/11/2013

Il verbalizzante nulla ha accertato al riguardo, attenendosi a quanto
dichiarato dalla mogie dell’interessato, senza trasfondere tali dichiarazioni in un
verbale, situazione che rende radicalmente inutilizzabili tali risultanze.
Si lamenta inoltre il mancato accertamento di sussistenza dell’elemento
psicologico del reato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio

dalla vecchia disposizione di legge contenuto nel testo dell’art. 157 cod. pen.
previgente alla novella di cui alla 1.5 dicembre 2005n. 251, ambito temporale nel
quale il fatto si era realizzato che doveva valutarsi prescritto nel termine di sette
anni e sei mesi, decorsi alla data della decisione di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.

L’esame del provvedimento impugnato evidenzia la presenza di

complete e congrue risposte alle allegazioni difensive, e nel ricorso proposto, in
luogo che lamentarsi omissioni argomentative, illogicità o contraddizioni
nell’argomentazione sul punto, si ripropongono i medesimi rilievi di merito,
sollecitandone la rivalutazione in questa fase, estranea all’ambito valutativo di
questa Corte.
In particolare, a fronte dell’obbligo gravante sulla persona cui è concessa
la misura alternativa dell’arresto presso il domicilio, di permanere nell’abitazione,
accettando i controlli eseguiti sull’osservanza di tale prescrizione, risulta che
l’interessato pur in presenza del controllo, non dette modo al verbalizzante di
constatare la sua presenza nell’alloggio, circostanza accertata con la deposizione
del verbalizzante che ha riferito dell’azione eseguita, e della mancata
comparizione dell’interessato all’atto in cui bussò alla sua abitazione. Si è già
chiarito in sentenza che tale accertamento, realizzato con la percezione diretta
dell’assenza a cura del verbalizzante, si è svolto prescindendo da qualsiasi
utilizzazione di dichiarazioni del coniuge dell’interessato in argomento, sicché i
rilievi sull’inutilizzabilità della prova risultano estranei all’effettivo compendio
valutativo della pronuncia impugnata.
3.

Analogamente inammissibile è la richiesta di accertamento

dell’intervento della causa estintiva del reato; pur se pacificamente nel caso di
specie risulta indifferente l’applicazione della disciplina prescrizionale prevista
prima o dopo la riforma, per l’entità analoga del termine previsto per il reato di
evasione, quantificabile per il periodo massimo in anni sette e mesi sei, tale
periodo non risulta maturato, dovendosi aggiungere all’arco temporale

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 26241/2013

della motivazione per la mancata applicazione del termine prescrizionale previsto

richiamato il periodo di sospensione del procedimento conseguente alla
concessione di termini a difesa, di rinvii per l’astensione del difensore dalle
udienze, e dei rinvii per rendere possibile l’esame dell’imputato, che ha poi
rinunciato a comparire, che sommandosi al termine finale sopra individuato, e
scadente il 28/9/2012, consente di accertare come non ancora maturato ad oggi
il termine massimo.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma liquidata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/11/2013.

4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA