Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
VAID PRAPHULL N. IL 28/11/1980
avverso la sentenza n. 325/2013 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
19/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fit, nt ce’sc o
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che ha concluso per k’
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Data Udienza: 19/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 19.12.2013 il Giudice di Pace di Udine ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato Vaid Praphull per il
reato di cui all’art. 14 comma 5-quater D.Lgs. n. 286 del 1998, accertato il
18.11.2013, sul presupposto della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs.
n. 274 del 2000, desunta dall’assenza di precedenti dell’imputato e dalla
verosimile situazione di estrema difficoltà di vita nel paese di provenienza.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di

lamenta la natura apodittica e stereotipa, così da integrare una motivazione solo
apparente e priva di qualsiasi vaglio critico della fattispecie esaminata.
CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Va premesso che il reato ascritto all’imputato non è quello di aver fatto
ingresso illegale nel territorio dello Stato, ex art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998,
ma quello di non aver ottemperato, trattenendosi in Italia senza giustificato
motivo, all’ordine di allontanamento emesso e notificato, in data 3.11.2013, dal
Questore di Udine, a seguito della violazione di un precedente provvedimento di
espulsione, come si evince dalla contestazione della condotta prevista nel terzo
periodo del comma 5-ter dell’art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, integrante il reato
previsto dal comma 5-quater del medesimo art. 14.
La reiterazione dell’inosservanza del provvedimento amministrativo di

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allontanamento dal territorio dello StatoYcontraddite pertanto – apertamente – la
sussistenza degli indici normativi di particolare tenuità del fatto costituiti dalla
natura occasionale della violazione e dal modesto grado della colpevolezza, alla
cui ricorrenza l’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 274 del 2000 subordina l’operativA
della causa di improcedibilità dell’azione penale prevista specificamente per il
;
giudizio dinanzi al giudice di pace: sul p ufitii,Yla sentenza impugnata ha omesso
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qualsiasi motivazione, limitandosi “‘ fltJ a proposizioni stereotipe e di mero
stile sui presupposti di applicabilità della causa di improcedibilità, che possono
adattarsi a qualsiasi situazione, così incorrendo in un eclatante vizio di legittimità
riconducibile alla lettera c), prima ancora che alla lettera e), dell’art. 606 comma
1 del codice di rito, per violazione della norma processuale di cui all’art. 125
comma 3 cod.proc.pen., che prescrive a pena di nullità l’obbligo di motivare le
sentenze.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo
giudizio al Giudice di Pace di Udine in diversa composizione personale
(trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 274 del
2000: Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, Rv. 248279).

Trieste, deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata, di cui

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di
Udine.

Così deciso il 19/11/2014

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