Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6981 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6981 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 20/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ERRICO GIANFRANCO N. IL 13/05/1969
SALVATORI ANDREA N. IL 31/07/1985
avverso la sentenza n. 668/2013 TRIBUNALE di RIMINI, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

ti/

(‘

I

D’Errico Gianfranco e Salvatori Andrea, imputati in ordine al
reato p. e p. previsto dagli dagli articoli 56, 110, 624 bis
e 625 n.2 c.p. e in ordine al reato di cui agli articoli
110,707 e 61 n.2 c.p.-fatti commessi il 23.03.2013- ricorrono
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione della medesima in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di
cui all’articolo 129 c.p.p. e in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche in regime di
prevalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva
contestata.
I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, coma 3,
c.p.p., perché proposti per motivi manifestamente infondati.
ex
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare,
il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento
ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se
le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per

Fatto e diritto

/3/

0
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.

P. Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
singolarmente al pagamento delle spese processuali e ciascuno
a quello della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio
l 20.11.2013

I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
sanzione
(millecinquecento/00)
di
ciascuno
a
titolo
pecuniaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA