Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6980 del 19/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6980 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nei confronti di:
1) SERIO MARCO N. IL 30/07/1968 * C/
avverso la sentenza n. 3554/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTASSIEVE,
del 04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
ti o 5.–; Le.t.Putee.■
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per p ;‘1,7 0 i, e
dag& /zta.k.»…..

Udito, per la parte civ . , l’Avv
Udit i difensor Av

Data Udienza: 19/12/2012

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 4\6\2012 il Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a SERIO Marco la pena di legge per la
contravvenzione di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S. (fatto comm. in Reggello il
22\9\2010).

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza
di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie
art. 186, co. 2°, lett. c), C.d.S.), atteso che la stessa non richiede un giudizio di
responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione,
indipendentemente dalla circostanza che le parti non vi abbiano fatto
riferimento nell’accordo (Cass. 4, n. 36868 del 2007, rv. 237231; Cass. 6, n. 45687
del 2008, rv. 241611). Invero, la sospensione, avendo natura di sanzione
amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere
obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del
procedimento penale con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al
punto della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di
Firenze deducendo la violazione di legge ed in particolare per la omessa
applicazione della sanzione della sospensione della patente.

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