Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 698 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 698 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECUR MAJA N. IL 02/01/1978
avverso la sentenza n. 1567/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CECUR Maya ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lei condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582
cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1. in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di
necessità;

ri compiuti dal pubblico ufficiale.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

2. in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente della reazione ad atti arbitra-

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