Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 698 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 698 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITRANO SIMONE N. IL 04/02/1988
avverso la sentenza n. 3363/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Vitrano Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 8/1/2016 confermativa della sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Palermo del 6/5/2014 che lo aveva condannato alla
pena di alla pena di anni uno , mesi dieci di reclusione ed euro 480,00 di multa
per il delitto di riciclaggio di un ciclomotore, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta

Il ricorso è inammissibile . Il motivo proposto è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo
questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2,
11951/2014,rv 259425).
Viceversa la sentenza impugnata risulta correttamente motivata quanto
alla sussistenza del delitto di riciclaggio ed alla determinazione della pena,
considerata bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, alle modalità di
esecuzione del reato ed alla personalità dell’imputato; detto giudizio non appare
censurabile in questa sede, non apparendo essere il frutto di un mero arbitrio o
di un ragionamento illogico.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2016

illogicità della motivazione con riguardo alla entità della pena.

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