Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6979 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6979 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARINI STEFANO N. IL 09/06/1990
avverso la sentenza n. 742/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 20/11/2013
Fatto e diritto
GARINI STEFANO ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che ha confermato quella
di primo grado riconoscendolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza.
La doglianza si incentra sulla determinazione della pena, che il giudice di appello, nel
la gravità concreta del fatto [coinvolgimento in un incidente stradale].
Il ricorso è inammissibile, a fronte di una determinazione che appare satisfattivamente
motivata, con riferimento ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., e, come tale,
incensurabile in sede di legittimità.
Del resto, come è noto, l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio è rimesso al
potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè
della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., in questo
senso, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).
Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato, con puntuale
argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
confermare la prima statuizione, valorizzando la gravità del tasso alcol emico e comunque
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore