Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6978 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6978 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESE GIUSEPPE N. IL 09/06/1984
avverso la sentenza n. 4228/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

28552/2013

osserva

La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato la sentenza del Tribunale , resa all’esito di giudizio abbreviato, con
la quale Lucchese Giuseppe è stato condannato, con la contestata recidiva, a
un anno e otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il furto di un
motociclo.

Il ricorso è inammissibile perché i motivi difettano di specificità. Secondo il
combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c),
l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la
richiesta. Nella specie il ricorrente non indica le ragioni che in concreto
potrebbero essere indicative della violazione del principio invocato ma si limita
alla sua mera e pertanto generica enunciazione.
Alla ritenuta inammissibilità segue
l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che
stimasi equo fissare, in considerazione dei motivi dedotto ed anche dopo la
sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 20.11.2013.

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione invocando
il principio dell’oltre ragionevole dubbio e la eccessività della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA