Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6975 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6975 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALANO MICHELE N. IL 06/12/1982
avverso la sentenza n. 1009/2013 TRIBUNALE di BARI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

2,4CD/2012
Osserva:
1.L’imputato ei21/-4 g-0—QAL0
ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo che la pena
applicata è illegale.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a favore della Cassa
delle ammende.
– Così deciso in Roma il 20.11.2013

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Per il
reato di furto aggravato di un motociclo, riconosciuta l’attenuante del risarcimento del
danno equivalente alle aggravanti, è stata applicata la pena di nove mesi di reclusione
ed euro 200,00 di multa. La pena non è illegale e corrisponde a quella indicata dalle
parti.

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