Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 697 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 697 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIARANI GIANLUIGI N. IL 01/11/1964
avverso la sentenza n. 9563/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

PAGLIARANI GIANLUIGI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui
all’articolo 186 del codice della strada.

Il ricorso, comunque generico, è anche volto a censurare una determinazione – in
punto di trattamento sanzionatorio- che rientra nei poteri del giudice di merito, che,
sul punto, ha sviluppato adeguata motivazione.
Risulta infatti che la corte di appello, soffermandosi sul trattamento sanzionatorio, in
linea con i parametri di riferimento di cui all’articolo 133 c.p., ha valorizzato la
gravità del fatto, ritenendo così congrua la determinazione del primo giudice. E’
considerazione pertinente ove si consideri il tasso alcolemico [1,24 e 1,26 g/I]
rilevato nei confronti del trasgressore e la circostanza della commissione del fatto in
orario notturno.
Vale osservare che, prima dell’udienza, è stata presentata richiesta di applicabilità
dell’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p.
La rilevata inammissibilità del ricorso osta all’applicabilità di tale istituto.
Questa Corte ha già affrontato il tema se la questione della possibile applicabilità,
quale ius superveniens più favorevole, dell’istituto della particolare tenuità,
relativamente a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disciplina normativa
del 2015, possa essere presa in considerazione da parte del giudice di legittimità
anche in caso di ricorso manifestamente infondato.
Con la sentenza della Sezione III, 24 giugno 2015, n. 34932, Elia , ha risposto
negativamente, sulla base del rilievo che un ricorso inammissibile [nella specie,
manifestamente infondato] è inidoneo a costituire il rapporto processuale di
impugnazione, per cui lo ius superveniens, per quanto più favorevole, non può essere
rilevabile, in ossequio all’orientamento pacifico in forza del quale l’inammissibilità del
ricorso preclude finanche la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’articolo 129 del Cpp, ivi compresa la prescrizione (cfr., ex pluribus,
Sezioni unite, 22 novembre 2000, De Luca; Sezioni unite, 2 marzo 2005, Bracale;
Sezioni unite, 28 febbraio 2008, Niccoli). Del resto, si è osservato, il nuovo istituto
della declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, non introduce
una forma di aboliti° criminis, come tale rilevabile anche davanti al giudice
dell’esecuzione ex articolo 673 c.p.p., ove si consideri che, qualora ricorrano i
presupposti dell’istituto previsto dall’articolo 131 bis c.p., il fatto è pur sempre
qualificabile – e qualificato dalla legge- come “reato”, tanto è vero che, tra l’altro, il
nuovo articolo 651 bis c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e
amministrativi alla sentenza dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità
del fatto anche “quanto all’accertamento … della sua illiceità penale”.

Si duole del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo vuoi con riferimento alla
pena [comunque sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità] [mesi tre di arresto
e euro 1400 di ammenda] vuoi con riguardo alla durata della sanzione amministrativa
della sospensione della patente di guida [mesi nove].

In termini, Sezione feriale, 10 agosto 2015 n. 37574, e Sezione feriale, 10 agosto
2015, n. 35667, De Caro, che hanno ritenuto preclusa la possibilità di valutare in
Cassazione la questione dell’astratta applicabilità della causa di non punibilita’
nell’ipotesi di ricorso manifestamente infondato, in ragione del mancato instaurarsi di
un valido rapporto di impugnazione.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina
in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

r sidente

Proprio tale orientamento esclude che possa accedersi alla richiesta.

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