Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 697 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 697 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONORA IVAN N. IL 19/03/1979
avverso la sentenza n. 2652/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Bonora Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
del 5/11/2015, confermativa della sentenza del giudice monocratico del
Tribunale di Imola del 25/10/2015, che lo aveva condannato per il reato di cui
all’art. 707 cod. pen., alla pena di mesi sette di arresto, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di

circostanze attenuanti generiche .
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte di merito si è già
pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in
ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione,
che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art.
606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento al
reato di cui all’art. 707 cod. pen., la Corte ha sottolineato che il rinvenimento del
piede di porco nell’autovettura del prevenuto e la mancanza di giustificazione al
riguardo fossero elementi sufficienti per ritenere integrato il reato (Sez. 2, n.
6929 del 14/06/1996, Rv. 205411). Quanto al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008,
Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Uniformandosi a tale orientamento che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,

responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto ed al diniego delle

di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24/10/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA