Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6969 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 6969 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

1. CARANI Massimo, n. a Catania il 7\2\1974
2,

BONACCORSI Ignazio, n. a Catania il 27\4\1974

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del
25\11\2011 (n. 1783\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carmine
Stabile, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO in FATTO
i. Con sentenza del 25\11\2011 la Corte di Appello di Catania, in sede di
giudizio abbreviato, confermava la pronuncia di condanna di Carani Massimo e
Bonaccorsi Ignazio per il delitto di cui agli artt. 624 bis – 625 c.p. per il furto di
numerosi elettrodomestici e suppellettili nell’abitazione di Corsaro Pietro. Il
Bonaccorsi veniva inoltre condannato per il delitto di cui all’art. 337 c.p. per la
violenza esercitata nei confronti degli agenti di Polizia all’atto dell’arresto (acc.

tentato, in quanto gli imputati avevano già depositato la refurtiva su un
terreno esterno alla all’abitazione e con esso confinante e, quindi, si era
maturato il loro impossessamento.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, lamentando :
2.1. il Carani : a) l’erronea applicazione della legge ove il fatto non era stato
derubricato in tentativo, in quanto non si era realizzato ancora
l’impossessamento al momento dell’arrivo della Polizia; b) il vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle
attenuanti generiche e dell’avvenuto risarcimento del danno.
2.2. il Bonaccorsi : a) il vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e dell’avvenuto
risarcimento del danno. b) l’erronea applicazione della legge ed il vizio di
motivazione laddove non era stata riconosciuta la continuazione tra il furto e la
violenza a P.U.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
3.1. In relazione alla prima censura formulata dal Carani, va osservato che
correttamente la Corte di merito ha riconosciuto la qualificazione di furto
consumato al fatto contestato. Invero con consolidata giurisprudenza questa
Corte di legittimità ha statuito che “In tema di furto, il reato può dirsi
consumato nell’ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l’agente se ne
sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di
vigilanza di quest’ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l’agente sia stato
costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione,
per l’intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza
del possessore derubato” (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 31461 del
03/07/2002Ud. (dep. 20/09/2002), Rv. 222270; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 837 del
03/11/1992 Ud. (dep. 01/02/1993), Rv. 193486).
Nel caso di specie gli imputati, dopo avere asportato gli elettrodomestici dalla

abitazione della vittima, ebbero a depositarli in un fondo limitrofo a quello della
vittima, così sottraendo i beni alla vigilanza del Corsaro, impossessandosene e
quindi consumando il delitto contestato.
3.2. Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6,
doglianza formulata da entrambi gli imputak ideve ricordarsi che presupposto
indefettibile per la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno è che
tale risarcimento avvenga “prima del giudizio”, cioè in una fase antecedente

in Catania, villaggio “Giove” il 20\3\2011).
Osservava la Corte che il furto doveva ritenersi consumato e non meramente

alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado (cfr. Cass. Sez. 4,
Con riferimento al rito abbreviato si è anche precisato che “La richiesta da
parte dell’imputato del rito abbreviato comporta l’accettazione del giudizio “allo
stato degli atti”, con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non
è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli
elementi già acquisiti deve formarsi la “res iudicanda” in essa compresi gli
aspetti relativi anche alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle
quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie, neppure di
tipo documentale (Fattispecie relativo al rifiuto di dar ingresso nel processo alla
prova documentale dell’avvenuto risarcimento del danno)” (cass. Sez. 6,
Sentenza n. 11462 del 12/06/1997Ud. (dep. 15/12/1997 ) Rv. 209696; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 45806 del 08/10/2008Ud. (dep. 11/12/2008) Rv. 241766).

Nel caso di specie la difesa ha chiesto il rito abbreviato all’udienza del
13\4\2011 (presente il Carani e munito di procura speciale il difensore del
Bonaccorsi), dal che la tardività della produzione documentale attestante il
risarcimento alla successiva udienza.
In ogni caso la Corte di merito ha ritenuto che la somma offerta di € 300 era
assolutamente inidonea a ristorare il danno materiale e non patrimoniale patito
dalla vittima. La coerenza e logicità della motivazione sul punto la rende
incensurabile in questa sede di legittimità.
3.3. Quanto poi al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, va
ricordato che “per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione, in
tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice
dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati
nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come
assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al
sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella
valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al
detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì,
logicamente corretto” (Cass. I, 3163\88, imp.Donato, rv. 180654; conf., Cass. V,
7307\78, rv. 139297).

Nel caso di specie il giudice di merito, richiamando i precedenti penali degli
imputati (Carani per rapina, tentato furto e due delitti di furto; Bonaccorsi per
violazione delle norme sull’immigrazione e due furti), valutata la loro pericolosità
sociale e la reiterazione nel delinquere, ha ritenuto di non poter riconoscere la
prevalenza delle attenuanti, con motivazione coerente ed esente da censure.
34 Infine, in ordine alla invocata continuazione, da parte del Bonaccorsi, tra il
delitto di furto e quello di cui all’art. 337 c.p., la corte di merito ha
correttamente evidenziato come da nessun elemento di prova emergesse
l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, avvincente i due reati ed, anzi,
la occasionalità del secondo delitto, frutto di un impulso nato sul momento,
escludeva che la sua ideazione fosse coeva a quella del furto.

3

Sentenza n. 30802 del 28/03/2008Ud. (dep. 23/07/2008) Rv. 241892).

All’infondatezza dei ricorsi segue i loro rigetto e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Il Consigliere estensor

Il Presidente

Così deciso in Roma il 20 novembre 2012

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